Art. 340 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Esercizio abusivo di attività commerciale

Art. 340 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Art. 340 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

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