Art. 707 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Consegna dei beni all'erede

Articolo 707 - codice civile

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine (633, 637), se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia (640, 1179) per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Articolo 707 - Codice Civile

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine (633, 637), se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia (640, 1179) per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

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