Art. 1179 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obbligo di garanzia

Articolo 1179 - codice civile

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale (2784, 2808) o personale (1936), ovvero altra sufficiente cautela (1186, 1200, 1943, 2784).

Articolo 1179 - Codice Civile

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale (2784, 2808) o personale (1936), ovvero altra sufficiente cautela (1186, 1200, 1943, 2784).

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