La perquisizione

L’istituto della perquisizione è disciplinato dagli artt. 247 e successivi del codice di procedura penale. Al pari dell’ispezione rientra nella categoria dei mezzi di ricerca della prova tipica. Questo strumento di ricerca della prova è attuabile quando, per l’autorità giudiziaria competente, vi è fondato motivo di trovare l’oggetto del reato o, comunque, cose pertinenti al reato.

1. Il procedimento di perquisizione

Con la perquisizione, come per l’ispezione, ci si ritrova dinanzi ad una attività diretta a limitare fortemente talune tra le libertà garantite dalla costituzione e, per questo, la legge prevede delle garanzie sostanziali e procedimentali al fine di ledere il meno possibile tali libertà.
Essa dovrà essere disposta con decreto motivato o dal pubblico ministero o dal giudice.
Secondo l’ultimo comma dell’art. 247 c.p.p. l’autorità giudiziaria oltre a delegare gli organi di polizia giudiziaria ad effettuare materialmente le perquisizioni, possono procedervi personalmente.
Le cose rinvenute e pertinenti al reato per cui è in essere l’attività di indagine dovranno essere immediatamente sottoposte a sequestro.

2. Richiesta di consegna

L’art. 248 c.p.p. prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di chiedere la consegna spontanea della cosa al fine di evitare la perquisizione e, qualora il soggetto indicato nel decreto che dispone la perquisizione, dovesse rifiutarsi si dovrà procedere come previsto.
Per il reo l’eventualità di consegnare la cosa richiesta potrebbe rivelarsi un vantaggio, poiché dalla perquisizione potrebbe emergere ulteriore materiale probatorio oltre a quello effettivamente ricercato. Su quest’ultima riflessione, comunque, il condizionale è d’obbligo, poiché la norma prevede che se si ritiene utile ai fini del completamento delle indagini, la perquisizione potrebbe avvenire nonostante la consegna della cosa.
Un epilogo frequente della perquisizione è il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.

3. Perquisizione personale

Come previsto anche per l’ispezione, in caso di perquisizione personale, la persona sottoposta a tale procedura ha il diritto di far assistere persona di sua fiducia, purchè non sia minore degli anni quattordici e purchè sia ritenuta in grado di intendere e di volere. Non hanno la possibilità di assistere quei soggetti che sono sottoposti a misure di sicurezza.
La legge prevede che le operazioni di perquisizione debbano essere comunque effettuate rispettando al massimo la dignità e il pudore del perquisito. Questa previsione procedurale risulta essere necessaria per andare incontro al dettato dell’art. 13 Cost.

4. Perquisizione locale

La perquisizione locale deve essere preceduta da apposito decreto, la cui copia dovrà essere consegnata alla persona presente nel luogo oggetto di perquisizione. Se nel compimento delle operazioni di perquisizione, dovesse risultare non esserci la persona sottoposta alle indagini, la copia del decreto dovrà essere consegnata a un congiunto, un coabitante, un collaboratore o, infine, al portiere dello stabile.
Sempre con decreto motivato, in sede di perquisizione locale l’autorità giudiziaria potrà disporre anche quella sulle persone, qualora si ritiene che queste possano occultare il corpo del reato.
In linea generale l’art. 451 c.p.p. prevede poi che le operazioni di perquisizione non potranno avvenire prima delle ore 7:00 o dopo le ore 20:00 ma, in realtà, la stessa norma prevede al comma successivo che per particolari casi di urgenza, la stessa può avvenire anche oltre i limiti di orario ordinariamente previsti.

5. Differenza tra perquisizione e ispezione

La differenza tra questi due mezzi di ricerca della prova sta nel diverso scopo che intendono raggiungere. Infatti, per l’ispezione la ricerca è diretta ad accertare sulle persone, nei luoghi o cose, tracce e altri effetti materiali del reato; per la perquisizione la ricerca è diretta ad accertare il corpo del reato o cose ad esso pertinenti sulle persone o in luoghi determinati.