Art. 640 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Articolo 640 - codice civile

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva (633, 1353) o dopo un certo tempo (637), l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (641; 119, 750 c.p.c.).
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale (637, 707).

Articolo 640 - Codice Civile

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva (633, 1353) o dopo un certo tempo (637), l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (641; 119, 750 c.p.c.).
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale (637, 707).

Massime

Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell’art. 640 c.c. egli può pretendere dall’onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest’ultimo rimborsate, alla stregua del principio generale secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell’onerato in base ad autorizzazione del tribunale). Cass. civ. sez. II, 29 aprile 1997, n. 3708

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