1. Introduzione allo strumento dell’interrogatorio
L’interrogatorio consiste nella sottoposizione della persona obbligata a misura cautelare personale, dell’arresto o del fermato, a domande inerenti ai fatti per cui risulta sotto indagine.
La persona che si intende interrogare viene invitata a presentarsi negli uffici designati per intraprendere l’interrogatorio. Qualora la persona decida di non presentarsi, nonostante abbia ricevuto l’apposito invito, sarà necessario rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione all’accompagnamento coattivo.
2. Momento in cui è possibile sottoporre ad interrogatorio la persona interessata
La figura titolare delle indagini può scegliere liberamente il momento in cui dovrà espletarsi concretamente il passaggio dell’interrogatorio, a meno che non si tratti di persona sottoposta a misura di custodia cautelare in quanto, in tal caso, l’interrogatorio del giudice dovrà precedere l’interrogatorio del pubblico ministero.
3. Caratteristiche dell’interrogatorio
L’attuale dettato normativo ha inteso disciplinare lo svolgimento dell’interrogatorio in modo da assicurarne la natura di strumento di difesa.
Alla persona sottoposta ad interrogatorio dovrà essere garantito il diritto a farsi assistere da un difensore che, infatti, dovrà essere sempre avvisato del compimento dell’atto in maniera tempestiva, in modo da potervi assistere. Addirittura in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, la presenza del difensore è necessaria circa la validità delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad interrogatorio.
3.1 Triplice avvertimento obbligatorio
Prima che inizi la fase vera e propria dell’interrogatorio, l’organo procedente è obbligato a rivolgere alla persona interrogata un triplice avvertimento, ovvero che:
- Le dichiarazioni da lui rilasciate potranno essere usate nei suoi stessi confronti;
- Può avvalersi della facoltà di non rispondere ma, comunque, il procedimento seguirà il suo corso;
- Se dovesse rendere dichiarazioni su fatti che presuppongono la responsabilità di altri soggetti, assumerà in ordine a tali fatti, la qualità di testimone.
In mancanza di tali avvertimenti, le dichiarazioni rese dalla persona indagata non potranno essere in alcun modo utilizzate da parte dell’ufficio che le ha acquisite.
Se la persona sottoposta ad interrogatorio dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere, l’organo procedente non potrà ricavare alcuna conseguenza di carattere negativo poiché l’assenza di risposte coincide con l’insindacabile diritto di difesa personale.
3.2 Ulteriori eventuali obblighi per l’organo procedente
Dal momento in cui la persona sottoposta ad interrogatorio dichiara di voler rispondere alle domande a cui sarà sottoposta, l’organo procedente dovrà:
- Evidenziare in modo chiaro e preciso il fatto che gli è attribuito e gli elementi di prova contro di lei (se non crea pregiudizio alle indagini potranno anche essere indicate le fonti);
- Invitare l’interrogato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa;
- Annotare a verbale eventuale rifiuto di risposta;
- Annotare a verbale, se necessario, dei connotati fisici ed eventuali segni particolari della persona.
3.3 Divieto di utilizzo di tecniche limitanti della capacità di autodeterminazione
Così come precisato dal secondo comma dell’art. 64 comma 2° c.p.p., nel corso dell’interrogatorio non vi è la possibilità, da parte del soggetto titolare delle indagini di utilizzare metodi o particolari tecniche che conducono ad una alterazione circa la libertà di autodeterminazione della persona interrogata. È fatto parimenti divieto di utilizzare metodi o tecniche che conducono all’alterazione delle capacità valutative o mnemoniche del soggetto.
4. Differenza tra l’interrogatorio del giudice e l’interrogatorio del Pubblico ministero
Tra l’interrogatorio svolto dal giudice e quello svolto dal pubblico ministero vi sono delle differenze di carattere funzionale. Con riferimento a quello condotto dal pubblico ministero si suole attribuire un prevalente carattere investigativo perché finalizzato alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Con riferimento, invece, all’interrogatorio condotto dal giudice si suole ricollegare un prevalente significato di controllo e garanzia.