Art. 706 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Articolo 706 - codice civile

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione (713) tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.
Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Articolo 706 - Codice Civile

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione (713) tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.
Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Istituti giuridici

Novità giuridiche