Art. 677 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mancanza di accrescimento

Articolo 677 - codice civile

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi (523, 565 ss.), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.
Gli eredi legittimi e l’onerato (662) subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale (676).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere (648).

Articolo 677 - Codice Civile

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi (523, 565 ss.), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.
Gli eredi legittimi e l’onerato (662) subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale (676).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere (648).

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