1. L’imputazione della qualità di imprenditore
L’attribuzione della qualità di imprenditore è regolata nel nostro ordinamento dal principio della spendita del nome: la qualifica di imprenditore è riconosciuta al soggetto che spende il proprio nome nello svolgimento delle attività di impresa.
Il soggetto qualificabile come imprenditore è facilmente individuabile quando l’attività imprenditoriale è compiuta direttamente dall’interessato o quando, in forza del mandato con rappresentanza, è compiuta da altri per suo conto.
Può succedere, però, che non vi sia coincidenza tra il soggetto qualificato formalmente come imprenditore (colui a cui sono imputabili gli atti di impresa) e il soggetto realmente interessato all’attività di impresa e che sostanzialmente coordina le varie attività.
Questo si verifica quando dietro la gestione dell’attività imprenditoriale vi sono due diversi soggetti:
– imprenditore palese o prestanome: persona fisica o giuridica che compie in proprio nome gli atti di impresa;
– imprenditore occulto o dominus: persona fisica o giuridica che dirige concretamente l’impresa fornendo direttive e mezzi finanziari al prestanome.
Il prestanome è, quindi, colui che formalmente è qualificato come imprenditore anche se l’attività di impresa è sostanzialmente esercitata dal dominus.
Questa è una situazione che non genera problemi quando i creditori sono regolarmente pagati e quando la situazione finanziaria dell’impresa è tutto sommato buona.
La questione, però, è diversa in caso di problemi finanziari e quando, addirittura, il prestanome è nullatenente. In caso di dissesto finanziario, infatti, i creditori potranno far valere i propri crediti solo sul prestanome provocandone il fallimento. Non potranno, però, far valere il loro diritto sul dominus poiché questi agli atti non risulta essere imprenditore e, quindi, responsabile degli obblighi derivanti dall’attività di impresa. Ne consegue che, quindi, il rischio di impresa ricade sui creditori insoddisfatti.
2. Imputazione dei debiti di impresa
In merito alla responsabilità dei debiti di impresa del solo prestanome e non anche del dominus, la dottrina è più volte intervenuta al fine di tutelare la posizione dei creditori che hanno in buona fede investito nell’attività di impresa.
Parte di essa ritiene che i creditori possano valersi anche sul dominus escludendo che la spendita del nome sia un elemento fondamentale ai fini della qualifica di imprenditore e, conseguentemente, dell’imputazione della responsabilità per i debiti. Questo perché si ritiene che il rapporto potere-responsabilità sia inscindibile e che le due forze non possano essere indipendenti. Secondo questa teoria, quindi, anche il dominus assumerebbe il rischio di impresa e risponderebbe dei debiti di impresa. Questi però non risulterebbe esposto al fallimento dato che il suo nome non è formalmente espresso nella conclusione degli atti di impresa.
Altra teoria è quella relativa alla disciplina dell’imprenditore occulto. In base all’art. 147 della legge fallimentare, il fallimento della società riguarda anche i soci la cui esistenza sia venuta fuori dopo la dichiarazione di fallimento. In questo caso, quindi, il dominus è ritenuto responsabile tanto quanto il prestanome e sarà anche soggetto a fallimento.
Tuttavia le teorie non possono essere condivise in quanto i debiti di impresa devono essere imputabili sulla base di criteri formali e oggettivi. Ne consegue quindi che il dominus, dal momento che per definizione non risponde degli obblighi formali richiesti ai fini della qualifica di imprenditore, non può essere considerato coinvolto nelle obbligazioni di impresa.
Possiamo quindi concludere sostenendo che né le norme codicistiche né la legge fallimentare consentono di dimostrare che un soggetto può assumere la qualità di imprenditore solo perché egli è il vero imprenditore di un’impresa formalmente imputabile ad un altro soggetto.
3. Soggetti incapaci nell’esercizio di impresa
Presupposto dell’esercizio dell’attività di impresa è il possesso della capacità di agire che si acquista automaticamente al compimento della maggiore età e si perde per interdizione e inabilitazione.
In particolare riguardo ai seguenti soggetti incapaci il legislatore ha disposto che:
- Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono avviare di un’attività di impresa. Possono, però, previa autorizzazione del Tribunale proseguire un’attività avviata da altri che hanno ereditato o ricevuto per donazione o che avevano avviato prima del verificarsi dello stato di inabilitazione.
L’attività sarà svolta tramite il rappresentante legale, nel caso di interdetto o minore, o tramite il curatore, nel caso di inabilitato.
- Minore emancipato (il minore che ha contratto matrimonio prima della maggiore età): previa autorizzazione del Tribunale, può sia avviare che continuare un’attività di impresa.