1. Assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è quell’importo che l’ex coniuge è tenuto a versare periodicamente all’altro coniuge e/o ai figli in conseguenza della sentenza di separazione o di divorzio.
L’assegno svolge una funzione assistenziale in quanto è finalizzato a garantire un adeguato sostegno economico alle parti economicamente più “deboli” del rapporto.
Il provvedimento con il quale il giudice stabilisce l’importo del mantenimento fa sorgere un vero e proprio obbligo a corrispondere un assegno mensile.
Tuttavia, capita frequentemente di trovarsi di fronte a chi adduce difficoltà economiche, a chi si disinteressa dell’ex coniuge e/o dei figli, oppure ancora, a chi ricorre alla minaccia o ai ricatti per far sentire il peso della sua superiorità finanziaria. In altri casi, succede che il dovuto venga versato solo a favore dei figli trascurando l’ex coniuge, perché magari si sceglie di dare priorità alle esigenze della nuova compagna (o del nuovo compagno) trascurando la famiglia costruita precedentemente.
2. Cosa fare se l’ex coniuge obbligato non paga il mantenimento?
Di fronte alle ritrosie elencate, la legge predispone dei rimedi sia civili che penali. Infatti, l’omesso mantenimento configura un vero e proprio reato.
Se non riceve il mantenimento, l’avente diritto può sporgere querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per il quale il codice penale prevede la pena della reclusione fino a un anno o una multa fino a 1.032€.
Bisogna precisare che, secondo la formulazione normativa, il reato si configura a carico di chi omette i versamenti periodici; questo significa che non è sufficiente il ritardo o il mancato pagamento, ad esempio, per un paio di mesi.
Il reato è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio quando riguarda i figli minori. Se i figli hanno raggiunto l’età di 18 anni dovranno sporgere una querela autonoma.
La condotta penalmente rilevante è quella di chi “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”, o di chi in qualsiasi altro modo “vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
È importante rilevare che la violazione penale non scatta semplicemente quando si verifica un’omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento nell’importo fissato ed entro le rispettive scadenze, ma soltanto quando la condotta è connotata da dolo. Quindi, la querela non è un’arma per ottenere il pagamento del dovuto, ma, al più, uno strumento di pressione.
L’illecito civile, invece, sussiste in presenza di qualsiasi inadempimento, a prescindere dalle ragioni.
3. I rimedi civilistici
Se il coniuge inadempiente ha un’adeguata capacità patrimoniale, sono più efficaci gli strumenti civilistici ossia il pignoramento dei beni o il prelievo diretto delle somme dovute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Il provvedimento del giudice, che stabilisce l’importo del mantenimento, costituisce infatti un titolo esecutivo giudiziale.
Questo permette di procedere direttamente al pignoramento, senza passare attraverso un procedimento giudiziario per il relativo accertamento.
Dopo aver diffidato, attraverso il proprio avvocato, l’ex coniuge inadempiente e se non si è ricevuto riscontro, di fronte ad un precetto disatteso, si apre la via agli strumenti di esecuzione forzata, ovvero:
- pignoramento dei beni mobili e immobili dell’ex coniuge (ad esempio case di sua proprietà, autovetture, conto corrente e gli altri depositi bancari o postali);
- sequestro conservativo dei medesimi beni qualora il giudice ravvisi il fondato pericolo che il debitore li disperda e si sottragga all’adempimento;
- ordine di pagamento, rivolto a qualunque soggetto che sia debitore nei confronti dell’ex coniuge (ad esempio il datore di lavoro) di versare direttamente al beneficiario le somme dovute.
Anche il Tfr dell’obbligato al mantenimento può essere pignorato e sequestrato.
Sempre a livello civile, ci sono altri strumenti idonei a rendere difficile la vita al soggetto inadempiente. Tra questi, la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori, che si fonda sul disinteresse morale e materiale dimostrato dal genitore che non provvede al loro mantenimento.
4. Cosa succede se i genitori non si sono mai sposati?
In materia di mantenimento figli, non ci dovrebbe essere nessuna differenza tra la coppia sposata e non sposata.
I genitori devono infatti sempre garantire ai figli, nei limiti delle loro possibilità, quello del quale hanno bisogno per crescere bene, e non limitarsi allo stretto necessario per vivere.
Le coppie sposate, come detto, hanno sempre bisogno di un provvedimento del tribunale per separarsi, e in quella sede l’ammontare del mantenimento per i figli, anche se concordato dai genitori, deve sempre essere sottoposto al vagli del giudice.
Le coppie di fatto, quando si separano, non devono ricorrere al tribunale, e si rivolgono al giudice se non trovano un accordo sull’ammontare del mantenimento per i figli.
L’eventuale intesa del padre e della madre conviventi potrebbe non essere mai soggetta al vaglio del giudice se nessuno dei due si lamenta per qualcosa.
Se sei il beneficiario di un assegno di mantenimento e non ottieni puntualmente quanto dovuto dal tuo ex coniuge, per te ed anche per i figli, la prima cosa da fare è recarsi dall’avvocato, che predisporrà e invierà, con raccomandata o tramite PEC, una lettera di diffida all’obbligato, intimando un breve termine – solitamente di 15 giorni – per versare tutte le somme sino a quel momento scadute.