Art. 662 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Onere della prestazione del legato

Articolo 662 - codice civile

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari (671). Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto (752).

Articolo 662 - Codice Civile

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari (671). Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto (752).

Massime

La prestazione del legato non è subordinata all’esistenza di un attivo ereditario, infatti i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell’esistenza di una eredità accettata con il beneficio d’inventario e nella lesione della legittima. Cass. sez. II, 15 maggio 1972, n. 1470

Istituti giuridici

Novità giuridiche