(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 4 luglio 1979, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 del 12 aprile 1990, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.
(2) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 75 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia – n. 532 del 2000 della Corte costituzionale – di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell’art. 565 c.c. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost. la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l’accertamento della filiazione naturale in base all’art. 258 c.c. sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 10 settembre 2007, n. 19011
Ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall’attore per l’accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell’erede premorto del de cuius; è difatti legittima l’interpretazione dell’art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. Cass. civ. sez. II, 6 ottobre 2006, n. 21628
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 c.c. quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c. Cass. civ. sez. II, 29 marzo 2006, n. 7276
In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l’accettazione anche tacita dell’eredità – che può risultare dalla stessa proposizione dell’azione in veste di erede – è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori. Cass. civ. sez. II, 4 maggio 1999, n. 4414
L’onere della prova della qualità di erede legittimo, ove questa qualità sia contestata, è soddisfatto non dalla presentazione della denuncia di successione, ma dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius, a norma dell’art. 565 c.c. Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 1995, n. 1484
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un’accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione – eventi che configurano una condicio iuris – del diritto dei primi chiamati. Cass. civ. sez. II, 16 agosto 1993, n. 8737
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