Art. 523 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Devoluzione nelle successioni testamentarie

Articolo 523 - codice civile

Nelle successioni testamentarie (587 ss.), se il testatore non ha disposto una sostituzione (688 ss.) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (467 ss.), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.

Articolo 523 - Codice Civile

Nelle successioni testamentarie (587 ss.), se il testatore non ha disposto una sostituzione (688 ss.) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (467 ss.), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.

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