Art. 651 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

Articolo 651 - codice civile

Il legato di cosa dell’onerato (649) o di un terzo (652, 686) è nullo (654, 673), salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo (656, 669, 673). In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il suo giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido (656, 657, 686).

Articolo 651 - Codice Civile

Il legato di cosa dell’onerato (649) o di un terzo (652, 686) è nullo (654, 673), salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo (656, 669, 673). In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il suo giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido (656, 657, 686).

Massime

Ove un bene, acquistato dal de cuius con patto di riservato dominio, sia oggetto di un legato, prima che ne sia stato pagato interamente il prezzo, si è in presenza del legato di cosa di terzo, previsto dall’art. 651 c.c. ed il pagamento delle rimanenti rate del prezzo costituisce debito degli eredi accettanti, quale debito dell’eredità verso i terzi creditori di essa e quale mezzo per l’adempimento del legato. Cass. civ. sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3143

L’azione diretta a fare dichiarare la nullità dei legati di cosa determinata, per essere stati i beni, oggetto dei legati, intestati al de cuius in base a un atto nullo, inidoneo a farli entrare nel suo patrimonio (nella specie: donazione tra coniugi) – ove non risulti l’esistenza di creditori ereditari aventi diritto a fondare le eventuali garanzie del loro credito sui beni oggetto dei legati, nei cui confronti debba spiegare effetto la sentenza che dichiara la nullità del legato, né la presenza di eredi legittimati, a cui debba essere opposta l’eventuale nullità dei legati (per inesistenza dei beni nel patrimonio del de cuius) ai fini della determinazione della loro quota di riserva – deve essere esperita nei confronti dei soli legatari, essendo costoro gli unici soggetti che abbiano interesse a contraddire alla domanda. Nella suddetta ipotesi non è neppure configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi, ricorrendo questo, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, solo quando la sentenza abbia valore costitutivo e risulti inutiliter data se non sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti del rapporto, e non anche quando essa si limiti ad accertare la idoneità o meno del negozio a produrre effetti nel rapporto tra litiganti e sia perciò relativamente ad esso, suscettibile di pratica attuazione: e cianche se la pronuncia possa poi restare inopponibile – in attuazione dei limiti soggettivi della cosa giudicata – nei confronti di altri soggetti che, ancorché abbiano preso parte al negozio o siano titolari di posizioni incompatibili con la situazione accertata nel processo, siano rimasti estranei al giudizio. Cass. civ. sez. II, 14 maggio 1973, n. 1351

Sia nell’ipotesi di legato di cosa dell’onerato o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto od in parte non propria, esclude la nullità totale o parziale del legato. L’accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori. (omissis). Cass. civ. sez. I, 12 giugno 1969, n. 2081

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