Art. 654 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legato di cosa non esistente nell'asse

Articolo 654 - codice civile

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare (513, 649), o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte (651, 653).
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova (652).

Articolo 654 - Codice Civile

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare (513, 649), o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte (651, 653).
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova (652).

Massime

Ai sensi dell’art. 654 c.c. il legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius non ha effetto qualora la cosa non si trovi nel patrimonio del medesimo al momento della sua morte, mentre se la cosa si trovi a tale epoca non nella quantità determinata il legato ha effetto per la quantità esistente. Cass. civ. sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21685

Nell’ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell’asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all’epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l’azione di nullità della donazione del bene legato effettuata dal de cuius per difetto di requisiti di cui all’at. 782 c.c. non trovando applicazione l’art. 686 c.c. che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato nel caso in cui l’alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso. Cass. civ. sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21685

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