Art. 673 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Articolo 673 - codice civile

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore (651).
L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (649, 1256 ss.).

Articolo 673 - Codice Civile

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore (651).
L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (649, 1256 ss.).

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