Art. 649 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Acquisto del legato

Articolo 649 - codice civile

Il legato si acquista (17, 483) senza bisogno di accettazione (470 ss.), salva la facoltà di rinunziare (519, 650).
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore (651), la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso (1140) della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore (622, 672).

Articolo 649 - Codice Civile

Il legato si acquista (17, 483) senza bisogno di accettazione (470 ss.), salva la facoltà di rinunziare (519, 650).
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore (651), la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso (1140) della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore (622, 672).

Massime

La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o “modus”, poiché il legato è un’autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del “de cuius”, mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un’obbligazione imposta all’onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest’ultimo e non dal testatore. Cass. civ. sez. II, 26 maggio 2015, n. 10803

A differenza dell’erede – il quale succede di diritto nella situazione possessoria del “de cuius”, pur essendo tenuto all’accettazione dell’eredità – il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall’erede per conseguire il possesso del bene legato; ne consegue che la sentenza la quale accerti il diritto del legatario alla consegna della cosa, ai sensi dell’art. 649, comma terzo, c.c. una volta passata in giudicato, rende incontestabile anche la proprietà della cosa in capo al legatario stesso. Cass. civ. sez. II, 24 marzo 2009, n. 7068

Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell’art. 649, primo comma, c.c. si acquista ipso iure senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l’altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell’art. 551 c.c. Cass. civ. sez. II, 27 maggio 1996, n. 4883

Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l’eredità fino all’accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. Né è configurabile, alla stregua dell’art. 649 comma 3 c.c. un diritto autonomo, soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficato, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell’art. 2934 c.c. i diritti soggettivi. Ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l’erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge. Cass. civ. sez. II, 28 maggio 1993, n. 5982

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, ai sensi dell’art. 1350 c.c. avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l’atto di citazione – per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali – il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l’atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi. Cass. civ. sez. II, 9 giugno 2017, n. 14503

La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell’art. 649 cod. civ. è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all’usufruttuario a norma dell’art. 981 cod. civ. Cass. civ. sez. II, 10 settembre 2013, n. 20711

 

In materia di successioni “mortis causa”, l’esercizio dell’azione di riduzione non pu di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all’identificazione di detta volontà. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 22 giugno 2010, n. 15124

In materia di successioni “mortis causa”, mentre l’acquisto del legato ai sensi dell’art. 649 c.c. non necessita di accettazione e si verifica “ex lege” – sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l’acquisto di legge – la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili (come nella specie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell’art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. espressamente redatta per iscritto a pena di nullità. Cass. civ. sez. II, 22 giugno 2010, n. 15124

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell’apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l’intenzione del “de cuius” di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento. Cass. civ. sez. II, 6 giugno 2013, n. 14358

Il legato di specie deve avere ad oggetto bene determinato di cui il testatore fosse esclusivo proprietario. (Nel caso, la S.C. ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di un fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione). Cass. civ. sez. II, 17 aprile 2002, n. 5485.

Nel legato di specie, il cui oggetto è costituito da una cosa determinata, l’acquisto del diritto è immediato, sì che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell’apertura della successione, immediatamente e recta via, indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria. Acquistandosi il legato ipso iure salva la facoltà del legatario di rinunciare, il diritto di accettare non è soggetto a prescrizione; ma può estinguersi solo per l’usucapione della cosa legata da parte di un terzo. Cass. civ. sez. II, 6 giugno 1969, n. 1989

Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l’obbligo di corrispondere all’altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all’enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell’onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.). Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2013, n. 4269

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