Art. 2278 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Poteri dei liquidatori

Articolo 2278 - codice civile

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni (1965 ss.) e compromessi (806 ss. c.p.c.).
Essi rappresentano la società anche in giudizio (2266; 75 c.p.c.).

Articolo 2278 - Codice Civile

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni (1965 ss.) e compromessi (806 ss. c.p.c.).
Essi rappresentano la società anche in giudizio (2266; 75 c.p.c.).

Massime

Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l’estinzione della società no a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall’attività sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l’appello la sentenza emessa nei confronti della società, in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell’ente. Cass. civ. sez. II, 2 agosto 2001, n. 10555

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