In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Nella specie, le Sezioni unite, con riferimento ad un ricorso per regolamento di competenza, hanno disatteso l’eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti relativa alla invalidità della procura rilasciata dalla società ricorrente per assunto difetto di legittimazione alla rappresentanza processuale della persona fisica che l’aveva conferita, siccome rimasta priva di prova e risultata comunque formulata solo con la memoria di cui all’art. 47 c.p.c., depositata, però, tardivamente). Cass. civ. Sezioni Unite 1 ottobre 2007, n. 20596
Premesso che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l’onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società – assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla controparte –, tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica), deve essere, invece, esplicita – anche senza necessità di indicare la fonte del potere rappresentativo – nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la qualità di direttore generale della società. Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussista in tal senso una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell’organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere derivi dalla natura dei compiti affidatigli. Cass. civ. sez. V 8 settembre 2004, n. 18090
Le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell’accertamento della legittimazione processuale, che può essere compiuto dal giudice anche di ufficio. Cass. civ. sez. lav. 21 giugno 2004, n. 11506
Qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, a norma di legge o di statuto, rappresenta la società ha conferito il mandato al difensore, ha l’onere di allegare ma non di provare tale sua qualità, spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto della società medesima. Ne consegue la nullità della procura qualora il direttore generale della società, organo al quale la legge non ricollega poteri rappresentativi, abbia rilasciato la procura al difensore senza indicare la qualità di legale rappresentante e senza dimostrare la fonte dei poteri rappresentativi, pur contestata da controparte. Cass. civ. sez. lav. 3 ottobre 2003, n. 14813
L’ammissibilità dell’atto difensivo (nella specie il controricorso nel giudizio di cassazione) posto in essere prodotto da una persona fisica in nome e per conto di una società non può essere messa in discussione sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, una volta che quella persona fisica abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo, senza opposizione della controparte, che abbia anzi preso posizione sulle altre questioni, sì da realizzare un impulso processuale idoneo alla pronuncia, impostando un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo. Cass. civ. sez. I 4 luglio 2003, n. 10563