Art. 806 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Controversie arbitrabili

Articolo 806 - codice di procedura civile

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Articolo 806 - Codice di Procedura Civile

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Massime

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c. per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. vertendo tale controversia al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità chiarezza e precisione su diritti indisponibili essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall’art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società al fine di deliberare consapevolmente) Cass. civ. sez. I 29 maggio 2019 n. 14665

Attengono a diritti indisponibili come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c. soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice cui sono equiparate ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. quelle prese in assoluta mancanza di informazione sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c. può essere deferita ad arbitri Cass. civ. sez. VI 31 ottobre 2018 n. 27736

L’operazione di leasing finanziario pur non dando luogo a un contratto plurilaterale realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing che legittima l’utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura; pertanto,la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura deve ritenersi operante anche nei confronti dell’utilizzatore Cass. civ. sez. VI 20 agosto 2018 n. 20825 

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità chiarezza e precisione. Invero nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative ma essendo dettate oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente trascendono l’interesse del singolo ed attengono pertanto a diritti indisponibili Cass. civ. sez. VI ord. 13 ottobre 2016 n. 20674

Spetta al giudice italiano e non agli arbitri la decisione sull’invalidità sopravvenuta di una clausola compromissoria per indisponibilità del diritto oggetto della controversia in conseguenza di embargo internazionale – qualificabile come “factum principis” – impositivo di un divieto esterno alle prestazioni contrattuali attesa la natura sovranazionale dello “ius superveniens” che si impone su qualunque disciplina particolare prefigurata dalle parti contraenti e la cui disapplicazione comporterebbe conseguenze sanzionatorie per lo Stato tenuto ad assicurarne il rispetto Cass. civ. Sezioni Unite 24 novembre 2015 n. 23893

In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri proprio del compromesso o della clausola compromissoria è comunque paralizzato dal prevalente effetto prodotto dal fallimento o dall’apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell’avocazione dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito compreso nella procedura concorsuale allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo Cass. civ. Sezioni Unite 21 luglio 2015 n. 15200

In tema di arbitrato la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica di per sé una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia a meno che le parti – con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio – non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso Cass. civ. sez. II 20 febbraio 2015 n. 3464

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e quindi nulla. Tali norme infatti non solo sono imperative ma contengono principi dettati a tutela oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 – che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e in via generale per l’impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio Cass. civ. sez. VI-I 10 giugno 2014 n. 13031

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri concernendo essa pur se posta a tutela di un interesse “collettivo” diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale senza coinvolgere interessi di terzi estranei se non in modo eventuale ed indiretto ferma l’inapplicabilità dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 alla relativa clausola statutarie trattandosi di disposizione dettata per l’arbitrato societario Cass. civ. sez. I 19 febbraio 2014 n. 3887 

In tema di arbitrato è preclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie relative ad interessi legittimi con riferimento alle posizioni soggettive dei privati su cui incidono gli atti autoritativi della P.A. in quanto sottratte alla disponibilità delle parti Cass. civ. sez. I 31 gennaio 2014 n. 2126

La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata in relazione all’omessa convocazione del socio quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c. è compromettibile in arbitri atteso che l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili Cass. civ. sez. VI 20 settembre 2012 n. 15890 

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