Lo statuto dell’imprenditore commerciale: gli ausiliari dell’imprenditore

A seconda dell’attività esercitata la gestione dell’impresa può essere più o meno complessa: oltre alla figura dell’imprenditore risultano essere importanti le figure dei collaboratori e degli ausiliari dell’imprenditore che svolgono un ruolo non indifferente nello svolgimento dell’attività e nel raggiungimento dello scopo aziendale.
Il loro ruolo è subordinato alla fiducia che li lega all’imprenditore e alle loro spiccate capacità professionali che si riflettono sui risultati raggiunti.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale dedica particolare importanza agli ausiliari dell’imprenditore per la posizione che coprono all’interno dell’organizzazione e per il potere di rappresentanza a loro conferito.

1. La rappresentanza

L’imprenditore può avvalersi della collaborazione di ausiliari interni o subordinati, così definiti per effetto della posizione ricoperta all’interno dell’azienda derivante dal contratto di lavoro subordinato stipulato e ausiliari esterni o autonomi, soggetti che, pur non legati da un contratto di lavoro subordinato, collaborano con l’azienda in maniera occasionale.
La collaborazione da parte di entrambe le tipologie di ausiliari può spingersi, oltre che alla collaborazione in ambito aziendale, fino ad agire con terzi in nome e per conto dell’imprenditore. Si dice, in questo caso, che l’ausiliario agisce in rappresentanza dell’imprenditore.

La rappresentanza, disciplinata dagli art. 1387 ss c.c., è l’istituto attraverso cui un soggetto conferisce tramite procura ad un altro soggetto il potere di agire per suo conto nel compimento di atti giuridici con terzi; sarà compito del terzo contraente verificare l’esistenza e la regolarità della procura: il contratto concluso con un falso rappresentante non produce effetti e il rischio della mancanza di procura ricade sul terzo. A questi resta solo la possibilità di chiedere alla controparte il risarcimento del danno.

Institori, procuratori e commessi sono le tre figure tipiche di ausiliari interni a cui è conferito il cosiddetto potere di rappresentanza commerciale.
A differenza dell’istituto tipico della rappresentanza, la rappresentanza commerciale, disciplinata dagli artt. 22032213 c.c., è riconosciuta automaticamente agli ausiliari dell’imprenditore per effetto del ruolo che ricoprono all’interno dell’organizzazione. Questo potere non è infatti conferito a mezzo procura ma scaturisce dalla natura dell’attività svolta: l’ampiezza del potere di rappresentanza è proporzionale alla posizione ricoperta; qualora l’imprenditore voglia limitare il potere di rappresentanza commerciale, sarà necessario uno specifico atto con il quale esplicitamente restringe il potere conferito dalla natura dell’incarico. Il terzo che contratta con l’ausiliario non sarà tenuto a verificare l’esistenza del potere di rappresentanza e della relativa procura, ma dovrà invece accertarsi che l’imprenditore non abbia limitato tale potere.

2. Insistore

L’institore, disciplinato dall’art. 2203 c.c., è chiamato a gestire l’impresa (o un ramo o una sede secondaria) per conto dell’imprenditore. Il più delle volte è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente a cui è conferito il potere di gestione generale di tutte le operazioni relative all’ambito al quale è preposto. La sua rappresentanza si ritiene totale; le eventuali limitazioni a tale potere dovranno essere iscritte nel registro delle imprese.
L’institore è obbligato, assieme all’imprenditore, all’iscrizione presso il registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. Potrebbe essere assoggettato a sanzioni penali in caso di fallimento dell’imprenditore fermo restando che solo l’imprenditore potrà essere assoggettato alla relativa disciplina. È chiamato a svolgere gli adempimenti relativi sia ad atti ordinari che ad atti straordinari.
Il potere di rappresentanza cui è investito è sostanziale e processuale: in ambito sostanziale è chiamato a svolgere tutti gli atti relativi al settore cui è preposto; non può compiere atti esorbitanti e non può alienare o ipotecare beni immobili. In ambito processuale può essere chiamato in giudizio sia come parte attiva che come parte passiva per le obbligazioni relative al settore cui è preposto. La procura e i successivi atti di limitazione sono necessari solo qualora l’imprenditore voglia limitare il potere di rappresentanza conferito all’imprenditore per legge; in mancanza di tali documenti la rappresentanza si reputa generale. Le limitazioni poste tramite apposito atto dall’imprenditore devono essere pubblicate nel registro delle imprese affinché siano opponibili ai terzi. Anche la revoca della procura si basa sullo stesso principio. L’institore risponde personalmente dei danni derivanti dalla mancata comunicazione della qualifica ai terzi con cui è in contatto e, come i dipendenti, è tenuto al rispetto dell’obbligo di riservatezza e del divieto di concorrenza.

3. Procuratore

Il procuratore siede su un gradino più basso dell’institore nella gerarchia aziendale: a differenza dell’institore, al procuratore non è conferito il potere di rappresentanza generale. Disciplinato dall’art. 2209 c.c., il procuratore compie gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo ad esso preposto: si occupa della gestione dell’attività relativamente a uno specifico settore operativo o specifica attività e svolge il suo compito sotto il controllo dell’institore.
Come per l’institore, il potere di rappresentanza gli è riconosciuto per legge.
Il procuratore ha la rappresentanza sostanziale dell’imprenditore nell’esercizio delle sue funzioni ma non quella processuale, non è obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. Per gli atti disposti dal procuratore senza il nome dell’imprenditore ne risponde unicamente il procuratore.

4. Commesso

In base all’art. 2210 c.c., il commesso svolge funzioni di carattere esecutivo e gode di un ridotto potere di rappresentanza limitato agli atti che riguardano le operazioni cui è stato incaricato.
I commessi sono, quindi, ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni materiali che comportano quasi sempre il contatto con i terzi o la clientela. I commessi, infatti, possono essere preposti alla vendita nei locali dell’impresa (commessi di negozio) o incaricati nelle varie piazze (commessi viaggiatori). Il loro incarico è però prettamente esecutivo: non possono effettuare sconti maggiori di quelli in uso o modificare i prezzi di vendita. Il loro potere non è soggetto a procura e la modifica dei loro poteri, a differenza degli altri due ausiliari, non richiede alcuna pubblicità: le relative limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se si prova che sono state portate a conoscenza attraverso strumenti idonei.