Art. 2210 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Poteri dei commessi dell'imprenditore

Articolo 2210 - codice civile

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (1835).
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna (2213), né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (1732, 1744).

Articolo 2210 - Codice Civile

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (1835).
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna (2213), né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (1732, 1744).

Massime

I commessi (riguardo ai quali la principale distinzione si configura tra commessi viaggiatori e commessi di negozio ) cui allude l’art. 2210 c.c. sono ausiliari dell’imprenditore commerciale con mansioni più modeste (di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale ) e con poteri di rappresentanza più limitati rispetto all’institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. Non è tuttavia sufficiente, in proposito, che taluno sia «collaboratore » di una certa organizzazione imprenditoriale e «responsabile dell’ufficio manutenzioni » per ritenere che lo stesso sia anche munito del potere di rappresentanza dell’imprenditore o possa qualificarsi «commesso » ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2210 c.c. Cass. civ. sez. III, 29 novembre 2005, n. 26048

Quando l’imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi ), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato ) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell’art. 2210, primo comma, c.c. gli atti che ordinariamente comporta la specie ,delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza. Fine consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell’istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all’art. 1391 c.c. che rileva ai fini della conoscibilità dell’errore, va verificato con riguardo all’impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca. Cass. civ. sez. I, 28 maggio 2003, n. 8553

L’incaricato delle vendite cui nell’organizzazione dell’impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all’imprenditore affinché fine valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di questi rimanendo l’accettazione estranea alle funzioni affidategli, ma può ben ricevere nell’interesse dell’imprenditore le somme che gli siano affidate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, con l’effetto di obbligare l’imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda. Cass. civ. sez. III, 5 luglio 2001, n. 9079

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