La scissione societaria

La scissione societaria è l’istituto attraverso il quale il patrimonio di un ente viene suddiviso e attribuito, anche solo in parte, ad altre società preesistenti o di nuova costituzione. In altre parole, con la scissione, i beni della società scissa vengono trasferiti verso altri enti.

1. Nozioni generali sulla scissione

La scissione societaria è prevista dal nostro codice civile. L’art. 2506 c.c., infatti, disciplina due diverse tipologie di scissione, che possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • Scissione totale o scissione vera e propria: che consiste nel trasferimento dell’intero patrimonio di una società (che si estingue) in favore di due o più società preesistenti o di nuova costituzione. I soci della società scissa diventano soci delle società derivanti dal processo di scissione;
  • Scissione parziale o scorporazione: che consiste nel trasferimento di una parte del patrimonio di una società (che non si estingue) a vantaggio di una o più società preesistenti o di nuova costituzione; i soci della società scissa rimangono tali, ma diventano tuttavia anche soci delle società beneficiarie.

L’assegnazione delle quote o azioni ai soci delle società beneficiarie è rimessa alla delibera dell’assemblea straordinaria; è prevista la possibilità di conguaglio in denaro, purché sia minore o uguale al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Le azioni sono attribuite o:

  • Proporzionalmente: ai soci della società scissa sono assegnate azioni/quote della società beneficiaria in proporzione a quelle possedute nella società scissa;
  • Non proporzionalmente: l’assegnazione delle azioni/quote non rispetta il criterio di proporzionalità delle azioni/quote possedute nella società scissa. In tal caso i soci possono acquistare la partecipazione per un valore pari a quello che risulterebbe in caso di recesso dalla società.

2. Fasi della scissione

Il procedimento di scissione si articola in tre fasi: progetto, delibera e atto di scissione.
Tutte le fasi sono separate da un arco temporale tale da permettere ai soci e ai creditori sociali non consenzienti di prendere visione dei documenti dell’operazione e di opporsi al processo di scissione.

2.1 Progetto di scissione

Il progetto di scissione è redatto dall’organo amministrativo della società che intende prendere parte al processo di scissione. Esso deve contenere:

  • Le caratteristiche generali delle società;
  • Modifiche dell’atto costitutivo nel caso di scissione parziale;
  • Il rapporto di cambio ossia le modalità con cui verranno assegnate ai soci le azioni o quote delle società risultanti dalla scissione;
  • Data dalla quale decorrono gli effetti della scissione;
  • Trattamento riservato ad una particolare categoria di soci;
  • Vantaggi particolari previsti a favore degli amministratori delle società coinvolte nella scissione;
  • Esatta indicazione di ogni elemento dell’attivo e del passivo trasferito. Nel caso manchi la specifica indicazione si procede come di seguito:
    • nel caso di scissione parziale la posta di bilancio resta nel patrimonio della società scissa se si tratta di un’attività, mentre è a carico solidalmente di tutte le società coinvolte nella scissione se si tratta di una passività;
    • nel caso di scissione totale l’elemento è ripartito tra le società beneficiarie se si tratta di un’attività, mentre è a carico solidalmente di tutte le società beneficiarie se si tratta di una passività.

Il progetto di scissione va iscritto nel registro delle imprese dei luoghi in cui hanno sede le società coinvolte almeno 30 giorni prima delibera di scissione o, in alternativa, va pubblicato sul sito internet della società purché siano garantite la sicurezza del sito web, l’autenticazione del documento pubblicato e la certezza della data di pubblicazione.

Il progetto di scissione deve essere, inoltre, depositato presso la sede sociale dei luoghi in cui hanno sede le società coinvolte (salvo che i documenti siano pubblicati sul sito internet aziendale) affinché tutti i soci possano prenderne visione. Il documento deve essere accompagnato da:

  • Copia del bilancio degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla scissione;
  • Situazione patrimoniale di scissione relativa ad una data non anteriore a 120 giorni dal deposito del progetto di scissione presso la sede sociale. Non è invece necessaria per le società quotate se non siano trascorsi 120 giorni dalla data di deposito del progetto alla data di chiusura del bilancio oppure se non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di redazione della relazione finanziaria semestrale;
  • Relazione degli amministratori contenente gli obiettivi del progetto gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione; è previsto l’esonero della presentazione di tale documento qualora vi sia il consenso unanime degli aventi diritto di voto nelle società che prendono parte alla scissione;
  • Relazione degli esperti con la quale viene illustrato il rapporto redatta da un revisore iscritto all’Albo (o da una società di revisione di cambio qualora siano coinvolte società quotate); è previsto l’esonero solo nel caso di scissione totale e proporzionale cioè nel caso in cui le beneficiarie siano possedute dagli stessi soci della società scissa nelle stesse proporzioni.

2.2 Delibera di scissione

Decorsi almeno 30 giorni dal deposito del progetto di scissione presso il PRI, si procede con la delibera della scissione da parte dei soci di ciascuna delle società interessate. In questa sede possono essere apportate modifiche al progetto di scissione purché non vengano intaccati i diritti dei soci e dei terzi.

La scissione si intende approvata:

  • Con la maggioranza assoluta dei soci in relazione alla loro partecipazione agli utili, nelle società di persona;
  • Con le maggioranze previste dallo statuto o dalla legge per le modifiche dell’atto costitutivo, per le società di capitali.

I soci di società di persone e S.r.l. non consenzienti possono esercitare il diritto di recesso; è previsto inoltre il diritto di recesso quando ai soci di una società quotata che ha preso parte alla scissione sono attribuite partecipazioni in società non quotata.

La delibera di scissione deve essere depositata presso il registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società coinvolte nel processo di scissione, a cui vanno allegati i bilanci dei tre esercizi precedenti delle società e le relazioni allegate al progetto di scissione.

Dalla data di iscrizione decorre il termine di 60 giorni concesso ai creditori sociali per opporsi alla scissione.

Il termine dei 60 giorni decade nei casi in cui:

  • i creditori sociali abbiano approvato l’operazione di scissione;
  • sia estinto il debito verso i creditori non consenzienti;
  • siano depositate presso una banca le somme di competenza dei creditori non consenzienti.

2.3 Atto di scissione

Decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera di scissione presso il PRI senza che nessuno dei creditori abbia avanzato opposizione, è possibile redigere l’atto di scissione.

Il procedimento di scissione si conclude quindi con la redazione dell’atto pubblico firmato dai rappresentanti legali di ciascuna delle società coinvolte nel processo di scissione. Nel caso di scissione con beneficiarie di nuova costituzione, l’atto di scissione è unilaterale ed è firmato solo dal rappresentante legale della società scissa.

Entro 30 giorni dalla stipula, l’atto deve essere depositato presso il registro delle imprese dei luoghi in cui hanno la sede le società partecipanti. La scissione ha effetto dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese. È ammessa la postdatazione degli effetti giuridici tranne nel caso in cui vi siano beneficiarie di nuova costituzione.

Da questo momento in poi non può più essere pronunciata l’invalidità dell’operazione; i soci e i terzi avranno diritto al solo risarcimento dei danni.
Le società coinvolte nell’operazione di scissione sono solidalmente responsabili per i debiti della società scissa per un ammontare pari al patrimonio netto trasferito.