In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l’accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato successiva acquiescenza, ovvero l’abbiano ratificato. Cass. civ. sez. lav. 27 febbraio 1995, n. 2244
Il nostro ordinamento giuridico – secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro – riconosce alle organizzazioni sindacali la funzione di stipulare contratti collettivi, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie di lavoro e di svolgere opera di promozione dei medesimi, ma non attribuisce alle stesse organizzazioni – salvi uno specifico mandato ad hoc o la successiva acquiescenza o ratifica del lavoratore – alcun potere di rappresentanza in ordine a diritti ed atti di disposizione di diritti soggettivi acquisiti, essendo irrilevante che questi derivino da un precedente contratto collettivo, ove la relativa modifica peggiorata intervenga prima della scadenza, e perciò nel vigore, di tale contratto. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 19 giugno 1990, n. 615
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