1. Registro delle imprese
Il registro delle imprese è un registro pubblico informativo in cui sono contenuti gli atti e i documenti delle imprese soggette per legge ad iscrizione e ha finalità di pubblicità legale. A differenza della pubblicità notizia, attraverso la quale vengono rese accessibili a terzi le informazioni importanti, il registro delle imprese assolve la funzione di pubblicità legale rendendo opponibili ai terzi gli atti e i documenti pubblicati.
L’ufficio del registro delle imprese è tenuto presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.
L’iscrizione avviene in seguito a domanda dell’interessato oppure d’ufficio qualora l’interessato non abbia provveduto all’adempimento e se l’iscrizione è obbligatoria per legge. L’ufficio procede ad iscrivere l’impresa nel registro dopo aver appurato la regolarità dei documenti e l’esistenza dei presupposti. L’iscrizione viene effettuata entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di motivato diniego l’interessato può ricorrere al giudice di registro entro 8 giorni dall’opposizione all’iscrizione.
2. Storia
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942 in sostituzione ai mezzi di pubblicità previsti dal codice di commercio del 1882.
Fino al 1997, in attesa del regolamento di attuazione che desse operatività al registro delle imprese, è stato applicato il cosiddetto regime transitorio; tale regime prevedeva l’iscrizione delle società commerciali e dei consorzi con attività esterna nei registri di cancelleria tenuti presso il Tribunale. Furono poi introdotte nuove forme di pubblicità per alcune categorie di società. Dal 1969 le società di capitali, oltre all’iscrizione presso i registri di cancelleria, erano tenute all’iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità Limitata (BUSARL); dal 1973 le società cooperative, oltre all’iscrizione presso il registro di cancelleria, erano tenute all’iscrizione presso il Bollettino delle Società Cooperative e dei Consorzi di Cooperative (BUSC). Erano poi in vigore altre leggi speciali che prevedevano l’obbligo di iscrizione presso il registro delle ditte per coloro che operavano nel campo dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
Il registro delle imprese è stato istituito con la legge 580/1993 attuata con il D.p.r. 581/1995 ed è divenuto operativo a partire dal 1997. In seguito all’attuazione della legge e all’istituzione del nuovo registro sono stati soppressi tutti i precedenti registri.
Il registro delle imprese introdotto con la legge del 1993 aveva delle caratteristiche del tutto nuove rispetto al registro previsto nel 1942:
- Il registro delle imprese assolve non solo la funzione di pubblicità legale attraverso l’utilizzo di strumenti che rendono opponibili a terzi atti e fatti dell’impresa, ma diventa anche mezzo di informazione per tutte le imprese con funzione di pubblicità notizia per gli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici e successivamente di pubblicità legale anche per gli imprenditori agricoli;
- Il registro delle imprese è tenuto presso le camere di commercio;
- Il registro delle imprese si avvale di tecniche informatiche che garantiscono la tempestività dell’informazione.
3. Effetti dell’iscrizione
L’iscrizione presso il registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale con efficacia dichiarativa: i fatti e gli atti iscritti sono opponibili a terzi dal momento dell’iscrizione. La mancata iscrizione produce un’efficacia negativa in quanto impedisce che i fatti e gli atti siano opponibili a terzi. Resta comunque salva la facoltà dell’imprenditore di provare la conoscenza degli atti e fatti non iscritti.
L’iscrizione può avere, in alcuni casi particolari previsti dalla legge, efficacia costitutiva. In particolare si ha efficacia costitutiva totale quando l’iscrizione produce effetti sia tra le parti che nei confronti dei terzi (è il caso, ad esempio, delle società per azioni il cui atto costitutivo prima dell’iscrizione presso il registro delle imprese non produce effetti né tra i soci né nei confronti dei terzi); si ha efficacia costitutiva parziale quando l’iscrizione produce effetti solo nei confronti dei terzi (il termine di tre mesi entro i quali i creditori di una snc possono opporsi alla riduzione del capitale sociale decorre dal momento dell’iscrizione della stessa presso il registro delle imprese).
L’iscrizione presso il registro delle imprese, infine, ha efficacia normativa per alcune società: è cioè necessaria affinchè siano applicate le normative di riferimento. Ne è un esempio la società in nome collettivo per la quale la mancata iscrizione compromette l’applicazione del regime di autonomia patrimoniale.
4. Sezione ordinaria e sezione speciale del registro delle imprese
Il Registro delle imprese si compone di una sezione ordinaria, la cui iscrizione è riservata a tutti i soggetti obbligati a norma del codice civile e ha efficacia dichiarativa e costitutiva, e una sezione straordinaria, riservata a quei soggetti la cui iscrizione produce gli effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Nella sezione ordinaria si iscrivono :
– le società di persone (ad eccezione della società semplice) e di capitali;
– le società cooperative;
– i consorzi con attività esterna e società consortili;
– i gruppi europei di interesse economico;
– gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività economica;
– gli imprenditori commerciali individuali non piccoli;
– le società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano.
Nella sezione speciale si iscrivono:
– i piccoli imprenditori;
– gli imprenditori agricoli;
– le società semplici;
– soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento;
– imprese sociali;
– atti di società di capitali in lingua straniera;
– imprese artigiane;
– start-up innovative;
– le società tra professionisti.