Art. 5 – Testo Unico sull’immigrazione (TUI)

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Legge Turco-Napolitano)

Permesso di soggiorno

Art. 5 - testo unico sull'immigrazione (tui)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell’articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. (27)
1-bis. Nei casi di cui all’articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall’articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l’intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza. (26)
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè ai soggiorni in case di cura ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2 bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (2)
2 ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (13)
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: (3)
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;] (4)
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 39-bis.1; (17)
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;] (4)
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3 bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5 bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. (5)
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24, comma 11. (23)
3 quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. (5)
3 quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS nonchè all’INAIL per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. (10)
3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. (5)
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. (6)
4 bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (7)
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (11)
5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3. (12)
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter. (14)
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. (15)
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. (21)
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. (22)
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea. (22)
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. (22)
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (8)
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro”. (18)
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’articolo 24;
c) agli stranieri di cui all’articolo 26;
d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r) ;
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; (24)
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis. (25) (18)
8 bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. (9)
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. (19)
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giornii di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: (20)
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (1)

Art. 5 - Testo Unico sull'immigrazione (TUI)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell’articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. (27)
1-bis. Nei casi di cui all’articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall’articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l’intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza. (26)
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè ai soggiorni in case di cura ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2 bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (2)
2 ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (13)
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: (3)
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;] (4)
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 39-bis.1; (17)
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;] (4)
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3 bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5 bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. (5)
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24, comma 11. (23)
3 quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. (5)
3 quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS nonchè all’INAIL per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. (10)
3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. (5)
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. (6)
4 bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (7)
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (11)
5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3. (12)
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter. (14)
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. (15)
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. (21)
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. (22)
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea. (22)
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. (22)
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (8)
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro”. (18)
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’articolo 24;
c) agli stranieri di cui all’articolo 26;
d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r) ;
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; (24)
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis. (25) (18)
8 bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. (9)
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. (19)
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giornii di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: (20)
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (1)

Note

( Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5)

(1) Il presente comma è stato così integrato dall’art. 5 comma 1a, L. 30.07.2002, n. 189, con decorrenza dal 10.09.2002.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’ art. 5 comma 1b, L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.09.2002.
(3) Il presente alinea è stato così integrato dall’art. 5 comma 1c, L. 30.07.2002, n. 189, con decorrenza dal 10.09.2002.
(4) La presente lettera è stato abrogata dall’ art. 5 comma 1d, L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.09.2002.
(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 5 L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.09.2002.
(6) Il presente comma prima sostituito dall’art. 5 comma 1f, L. 30.07.2002, n. 189 è stato poi così modificato dall’art. 1, c. 22, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.
(7) Il presente comma è stato inserito dall’ art. 5 comma 1g, L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.09.2002.
(8) Il presente comma prima sostituito dall’ art. 5 comma 1h, L. 30.07.2002, n. 189 è stato, poi, così sostituito dall’ art. 11 D.L. 27.07.2005, n. 144 con decorrenza dal 28.07.2005.
(9) Il presente comma inserito dall’art. 5 comma 1i, L. 30.07.2002, n. 189, è stato poi così modificato prima dall’art. 1, c. 22, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009, e poi dall’art. 16, comma 1, lett. b), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.
(10) Il presente comma prima aggiunto dall’ art. 5 L. 30.07.2002, n. 189 è stato, poi, così modificato dall’art. 80 L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.
(11) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2 D.Lgs. 08.01.2007, n. 5, con decorrenza dal 15.02.2007.
(12) Il presente comma inserito dall’ art. 2 D.Lgs. 08.01.2007, n. 5 con decorrenza dal 15.02.2007 è stato così modificato dall’art. 1, c. 22, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.
(13) Il presente comma, inserito dall’art. 1, c. 22, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009, è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 04.10.2018, n. 113 con decorrenza dal 05.10.2018, convertito in legge dalla L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018.
(14) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, c. 22, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.
(15) Il presente comma, prima modificato dall’art. 3 D.L. 23.06.2011, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2011, poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 04.10.2018, n. 113 con decorrenza dal 05.10.2018, convertito in legge dalla L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018, è stato da ultimo nuovamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 21.10.2020, n. 130 con decorrenza dal 22.10.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020 ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
(16) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 40, comma 3, D.L. 06.12.2011, n. 2011 come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011.
(17) La presente lettera prima sostituita dall’art. 9, comma 1, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 12.09.2013 ed applicazione dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore delle norme regolamentari di adeguamento così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 08.11.2013, n. 128 con decorrenza dal 12.11.2013, è stata poi così modificata dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 11.05.2018, n. 71 con decorrenza dal 05.07.2018, convertito in legge dalla L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018.
(18) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 04.03.2014, n. 40 con decorrenza dal 06.04.2014.
(19) Le parole « venti giorni » del presente comma sono state sostituite dalle seguenti « sessanta giorni » dall’art. 1 D.Lgs. 04.03.2014, n. 40 con decorrenza dal 06.04.2014.
(20) Le parole « il termine di venti giorni » del presente comma sono state sostituite dalle seguenti « il termine di sessanta giorni » dall’art. 1 D.Lgs. 04.03.2014, n. 40 con decorrenza dal 06.04.2014.
(21) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 3, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014.
(22) Il presente comma inserito dall’art. 3, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014, è stato poi così modificato dall’art. 10, L. 29.07.2015, n. 115, con decorrenza dal 18.08.2015.
(23) Il presente comma inserito dall’ art. 5 L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.09.2002, è stato poi così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 29.10.2016, n. 203 con decorrenza dal 24.11.2016.
(24) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 04.10.2018, n. 113 con decorrenza dal 05.10.2018, convertito in legge dalla L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018.
(25) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 04.10.2018, n. 113 con decorrenza dal 05.10.2018, convertito in legge dalla L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018.
(26) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 21.10.2020, n. 130, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020 ed applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
(27) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 5 comma 1a, L. 30.07.2002, n. 189, con decorrenza dal 10.09.2002, e poi dall’art. 16, comma 1, lett. b), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.

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