Art. 48 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 48 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere (389 c.c.):
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato l’interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell’inventario e del conto annuale;
l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo (51).

Articolo 48 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere (389 c.c.):
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato l’interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell’inventario e del conto annuale;
l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo (51).

Istituti giuridici

Novità giuridiche