Art. 506 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Valore minimo per l'assegnazione

Articolo 506 - codice di procedura civile

L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione (2741 c.c.) anteriore a quello dell’offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono (498; 162 att.).

Articolo 506 - Codice di Procedura Civile

L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione (2741 c.c.) anteriore a quello dell’offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono (498; 162 att.).

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