Art. 505 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assegnazione

Articolo 505 - codice di procedura civile

Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione (507) dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti (529, 538, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 ss. c.c.).
Se sono intervenuti altri creditori (498 ss.), l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.

Articolo 505 - Codice di Procedura Civile

Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione (507) dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti (529, 538, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 ss. c.c.).
Se sono intervenuti altri creditori (498 ss.), l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.

Massime

Nella procedura fallimentare non è applicabile l’istituto dell’assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi — oltre il sistema di liquidazione dell’attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori — la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all’analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5069 del 22 luglio 1983

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