Le società consortili

Società e consorzi sono due enti completamente diversi sia per le finalità perseguite che per la disciplina che le regola.
Le società sono enti tipicamente disciplinati caratterizzati dal fine lucrativo; i consorzi, invece, anch’essi disciplinati da apposita normativa, perseguono lo scopo consortile che consiste nell’ottenimento di vantaggi economici non determinati dalla produzione e distribuzione di utili bensì nella riduzione dei costi generali o nella gestione collettiva della concorrenza.
La L. 377/1976 ha introdotto la possibilità di costituzione di società consortili. Le società consortili svolgono la propria attività perseguendo gli scopi consortili. Può essere costituita in tutte le forme societarie previste dal nostro ordinamento, ad eccezione della società semplice.

1. Le società consortili

L’art. 2615-ter c.c. stabilisce che tutte le società aventi scopo di lucro, ad eccezione della società semplice, possano avere ad oggetto lo scopo consortile disciplinato dall’art. 2602 c.c.
È quindi disposta la possibilità di costituire società a responsabilità limitata piuttosto che società per azioni o altri tipi societari (eccetto la società semplice) che abbiano ad oggetto lo scopo consortile invece di quello lucrativo. Tuttavia tali società possono comunque perseguire lo scopo di lucro; è importante, però, che lo scopo lucrativo abbia carattere accessorio e marginale e non prevalga su quello consortile.

2. Finalità

Lo scopo consortile consiste nello svolgimento dell’attività di impresa orientata a conseguire vantaggi economici a favore dei soci. Nelle società consortili lo scopo di lucro, che consiste nel conseguire utili da dividere tra i soci, è sostituito da uno scopo economico differente che si traduce essenzialmente nel sostentamento di minori costi o conseguimento di maggiori ricavi.

3. Disciplina

Data la combinazione di parte delle caratteristiche tipiche societarie e parte delle caratteristiche dei consorzi, questione abbastanza dibattuta è stata a quale delle due discipline (della società o dei consorzi) assoggettare le società consortili.
La questione non è di facile portata e tutt’oggi nessuna delle due discipline risulta essere adeguata a regolare pienamente le società consortili. Tuttavia, il fatto che, benché aventi scopi consortili, tali enti risultano essere società a tutti gli effetti ha portato la giurisprudenza a preferisce l’applicazione della disciplina propria della forma societaria adottata.
È chiaro ,però, che spesso le norme che disciplinano le società siano incompatibili con lo scopo consortile. A tal propositivo, al fine di superare tale contrasto, l’atto costitutivo può contenere specifiche clausole, nei limiti della compatibilità con le norme inderogabili del tipo societario, finalizzate a superare l’incompatibilità e ad adattare quanto più possibile le norme societarie allo scopo consortile.
In conclusione, rispetto alla disciplina dei consorzi, si è ritenuta più opportuna l’applicazione della disciplina delle società commerciali a cui si aggiungono particolari disposizioni previste nell’atto costitutivo per garantire il perseguimento dello scopo consortile non contemplato dalle norme societarie.

4. Società, consorzi e società consortili

Nella tabella seguente si riassumono le principali caratteristiche delle società, dei consorzi e delle società consortili con lo scopo di evidenziarne le differenze sulla base degli finalità perseguite e della disposizioni normative.

SocietàDisciplinate dall’art. 2247 c.c., le società esercitano una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Le società disciplinate dall’art. 2247 c.c. si caratterizzano per lo scopo di lucro: la costituzione della società e lo svolgimento dell’attività economica sono finalizzate alla produzione di un risultato economico positivo e alla distribuzione degli utili.
Il nostro ordinamento suddivide le società per fini di lucro in due categorie: società di persone e società di capitali.
ConsorziDisciplinati dall’art. 2602 c.c. i consorzi sono unioni di più imprenditori in un’organizzazione comune finalizzati a regolare i rapporti interni o svolgere determinate fasi imprenditoriali che, svolte singolarmente, non apporterebbero i medesimi vantaggi economici.
I consorzi, a differenza delle società, perseguono il fine consortile.
Le imprese che compongono il consorzio conservano la propria individualità e autonomia giuridica: il consorzio non svolge un’attività d’impresa. La sua finalità è l’organizzazione di particolari fasi comuni delle imprese; il consorzio non è finalizzato alla produzione di utili da distribuire ma mira ad ottimizzare la produzione al fine di aumentare il reddito di ciascuno dei consorziati.
Società consortiliLe società consortili non sono disciplinate da una specifica normativa. L’art. 2615 ter c.c. si limita infatti a disporne l’esistenza.
Tali società assumono una delle forme tipiche delle società commerciali e sono regolate dalla relativa disciplina.
Le società consortili, a differenza dei consorzi, sono società a tutti gli effetti. Il loro scopo principale non è quello di lucro: il fine consortile che le caratterizza consiste nell’apportare diversi vantaggi a coloro che vi aderiscono.