1. Le società consortili
L’art. 2615-ter c.c. stabilisce che tutte le società aventi scopo di lucro, ad eccezione della società semplice, possano avere ad oggetto lo scopo consortile disciplinato dall’art. 2602 c.c.
È quindi disposta la possibilità di costituire società a responsabilità limitata piuttosto che società per azioni o altri tipi societari (eccetto la società semplice) che abbiano ad oggetto lo scopo consortile invece di quello lucrativo. Tuttavia tali società possono comunque perseguire lo scopo di lucro; è importante, però, che lo scopo lucrativo abbia carattere accessorio e marginale e non prevalga su quello consortile.
2. Finalità
Lo scopo consortile consiste nello svolgimento dell’attività di impresa orientata a conseguire vantaggi economici a favore dei soci. Nelle società consortili lo scopo di lucro, che consiste nel conseguire utili da dividere tra i soci, è sostituito da uno scopo economico differente che si traduce essenzialmente nel sostentamento di minori costi o conseguimento di maggiori ricavi.
3. Disciplina
Data la combinazione di parte delle caratteristiche tipiche societarie e parte delle caratteristiche dei consorzi, questione abbastanza dibattuta è stata a quale delle due discipline (della società o dei consorzi) assoggettare le società consortili.
La questione non è di facile portata e tutt’oggi nessuna delle due discipline risulta essere adeguata a regolare pienamente le società consortili. Tuttavia, il fatto che, benché aventi scopi consortili, tali enti risultano essere società a tutti gli effetti ha portato la giurisprudenza a preferisce l’applicazione della disciplina propria della forma societaria adottata.
È chiaro ,però, che spesso le norme che disciplinano le società siano incompatibili con lo scopo consortile. A tal propositivo, al fine di superare tale contrasto, l’atto costitutivo può contenere specifiche clausole, nei limiti della compatibilità con le norme inderogabili del tipo societario, finalizzate a superare l’incompatibilità e ad adattare quanto più possibile le norme societarie allo scopo consortile.
In conclusione, rispetto alla disciplina dei consorzi, si è ritenuta più opportuna l’applicazione della disciplina delle società commerciali a cui si aggiungono particolari disposizioni previste nell’atto costitutivo per garantire il perseguimento dello scopo consortile non contemplato dalle norme societarie.
4. Società, consorzi e società consortili
Nella tabella seguente si riassumono le principali caratteristiche delle società, dei consorzi e delle società consortili con lo scopo di evidenziarne le differenze sulla base degli finalità perseguite e della disposizioni normative.
Società | Disciplinate dall’art. 2247 c.c., le società esercitano una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Le società disciplinate dall’art. 2247 c.c. si caratterizzano per lo scopo di lucro: la costituzione della società e lo svolgimento dell’attività economica sono finalizzate alla produzione di un risultato economico positivo e alla distribuzione degli utili. Il nostro ordinamento suddivide le società per fini di lucro in due categorie: società di persone e società di capitali. |
Consorzi | Disciplinati dall’art. 2602 c.c. i consorzi sono unioni di più imprenditori in un’organizzazione comune finalizzati a regolare i rapporti interni o svolgere determinate fasi imprenditoriali che, svolte singolarmente, non apporterebbero i medesimi vantaggi economici. I consorzi, a differenza delle società, perseguono il fine consortile. Le imprese che compongono il consorzio conservano la propria individualità e autonomia giuridica: il consorzio non svolge un’attività d’impresa. La sua finalità è l’organizzazione di particolari fasi comuni delle imprese; il consorzio non è finalizzato alla produzione di utili da distribuire ma mira ad ottimizzare la produzione al fine di aumentare il reddito di ciascuno dei consorziati. |
Società consortili | Le società consortili non sono disciplinate da una specifica normativa. L’art. 2615 ter c.c. si limita infatti a disporne l’esistenza. Tali società assumono una delle forme tipiche delle società commerciali e sono regolate dalla relativa disciplina. Le società consortili, a differenza dei consorzi, sono società a tutti gli effetti. Il loro scopo principale non è quello di lucro: il fine consortile che le caratterizza consiste nell’apportare diversi vantaggi a coloro che vi aderiscono. |