Art. 605 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Formalità del testamento segreto

Articolo 605 - codice civile

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto (1), deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri (604).
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità (606).
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico (603, 619). Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti (607, 608).

Articolo 605 - Codice Civile

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto (1), deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri (604).
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità (606).
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico (603, 619). Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti (607, 608).

Note

(1) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

Massime

L’attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell’art. 605 c.c. (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d’incapacità del testatore all’atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale. Cass. civ. sez. II, 4 maggio 1982, n. 2741

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