Art. 604 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Testamento segreto

Articolo 604 - codice civile

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo (598). Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato (607).
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Articolo 604 - Codice Civile

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo (598). Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato (607).
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Massime

La norma di cui all’art. 604, comma primo, c.c. secondo cui il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata. Tale funzione non viene assolta ove la dislocazione delle sottoscrizioni non sia tale da assicurare che il controllo, da parte del testatore, sia stato esteso a tutta l’entità spaziale del documento, affinché, anche per effetto di interpolazioni, sostituzioni, trafugamenti, occultamenti maliziosi di chi ha provveduto alla scrittura, il testatore non abbia avuto modo di prendere visione di tutte e di ciascuna delle clausole inserite nell’intero contesto del documento, con la conseguenza che la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio è necessaria anche quando si tratta di un foglio unico piegato in due, in guisa da formare due pagine con quattro facciate. Cass. civ. sez. II, 24 ottobre 1973, n. 2723

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