Art. 603 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Testamento pubblico

Articolo 603 - codice civile

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (597) (1).
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento (606).
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto (606, 609).
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto (2) si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni (605, 606).

Articolo 603 - Codice Civile

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (597) (1).
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento (606).
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto (606, 609).
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto (2) si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni (605, 606).

Note

(1) Per le formalità dell’atto notarile, si vedano gli artt. 50 ss. della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
(2) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

Massime

In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell’art. 2700 c.c. l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Cass. civ. sez. II, 30 gennaio 2019, n. 2702

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. Cass. civ. sez. II, 23 gennaio 2017, n. 1649

L’obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto. Cass. civ. sez. II, 23 febbraio 2012, n. 2743

L’efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d’udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni – come prescritto dall’art. 603 c.c. – e recante l’attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire – seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico – può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 c.c. Cass. civ. sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4777

La produzione in giudizio di un testamento pubblico non è assoggettabile al rispetto della procedura prevista all’art. 61 L. n. 1989 del 1913, concernente le modalità di custodia di tale atto pubblico da parte del notaio rogante, dopo la morte del testatore. Cass. civ. sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4777

Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. n. 18 del 1975 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell’affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardino. Ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull’erroneo presupposto dell’idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all’art. 603, primo comma c.c.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell’atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di un’effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va, in concreto, riscontrata ed accertata. Cass. civ. sez. II, 9 dicembre 1998, n. 12437

Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell’atto (la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall’estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell’art. 606 primo comma c.c. Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all’oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l’esigenza da questa contemplata. (omissis). Cass. civ. sez. II, 6 novembre 1996, n. 9674

È nullo il testamento pubblico il quale contenga soltanto l’attestazione del notaio che il testatore è impossibilitato a sottoscrivere l’atto per infermità senza che risulti nell’atto stesso la menzione dell’analoga dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio, come prescritto dall’art. 603 terzo comma c.c. Cass. civ. sez. II, 17 giugno 1991, n. 6838

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