Ente di fatto

L’ente di fatto si riscontra nel caso in cui un complesso di persone e di beni agiscono per il raggiungimento di uno scopo senza aver effettuato le preventive operazioni necessarie volte al riconoscimento giuridico dell’ente medesimo.

1. Cenni generali

Gli enti di fatto possono essere riscontrati in diverse forme. Quel che conta è che siano dotati di quei requisiti che lasciano presagire che un determinato numero di persone si stia “muovendo” in una determinata direzione, al fine di raggiungere lo scopo inizialmente prefissato; il tutto senza aver effettuato i passaggi formali previsti dalla legge per il riconoscimento pubblico dello stesso ente.
Rientrano nel novero dei classici esempi di ente di fatto:

  • Le associazioni non riconosciute;
  • I comitati;
  • Le organizzazioni di volontariato;
  • Enti del terzo e del quarto settore;
  • L’impresa sociale e le associazioni di promozione sociale (APS).

2. Le associazioni non riconosciute

Classico esempio di ente di fatto è costituito dalle cosiddette associazioni non riconosciute. Questo tipo di associazionismo è molto radicato sul nostro territorio e, in realtà, trova espressa previsione nel codice civile che ha dedicato un intero capo (il III del titolo II del libro I).
L’associazione non riconosciuta è da intendersi come una organizzazione stabile di persone che persegue uno scopo non lucrativo.
Costituiscono esempio di associazione non riconosciuta i partiti politici, i sindacati e i circoli sportivi. L’art. 36 c.c. chiarisce come l’ordinamento interno e le modalità amministrative siano regolate dagli accordi interni degli associati.
Nei successivi articoli vengono chiarite ulteriori questioni, quali la costituzione del fondo comune; la rappresentanza in giudizio; la responsabilità dei componenti; la trasformazione, la fusione e la scissione.

3. I comitati

Anche il comitato rientra nel novero degli enti di fatto. A questa forma di aggregazione sono dedicati gli artt. 39 e ss. del codice civile.
A livello strutturale i comitati sono composti da una pluralità di persone e di mezzi che hanno il fine di raggiungere uno tra gli obiettivi previsti dall’art. 39 c.c. Si potrà istituire comitato per effettuare attività di soccorso o beneficienza o per effettuare attività di promozione di opere pubbliche, mostre o festeggiamenti.
Il fondo del comitato viene costituito tramite le offerte dei singoli promotori e gli organizzatori sono ritenuti responsabili della gestione dei fondi raccolti. I membri del comitato sono altresì responsabili solidalmente e illimitatamente nei confronti dei creditori.

4. Le Organizzazioni di volontariato

Anche una organizzazione di volontariato costituisce ipotesi di ente di fatto. Gli enti che rientrano tra quelli previsti dal terzo settore possono avvalersi di soggetti che in via volontaria desiderano prestare la propria attività.
In corrispondenza della sua stessa definizione, il volontario è una persona che liberamente e autonomamente svolge attività utili al bene della collettività.
Per legge l’attività del volontario non potrà essere in alcun modo retribuita. Quello che potrà essergli riconosciuto sarà un rimborso spese massimo pari ad euro 10 al giorno o di euro 150 su base mensile. Pur non avendo diritto ad alcun diritto di retribuzione, il volontario dovrà comunque essere assicurato per eventuali infortuni o malattie e dovrà essere altresì assicurato per i casi di responsabilità civile verso terzi.

5.  Enti del terzo settore

Prima di chiarire quali sono gli enti del terzo settore, è doveroso ricordare cosa intende il nostro ordinamento per “terzo settore”. È la legge delega n. 106 del 2016 a dare l’esatta definizione del terzo settore. Per esso dovrà intendersi, infatti, “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”
Per enti del terzo settore dovranno intendersi, quindi:

  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali;
  • Cooperative sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Associazioni non riconosciute e riconosciute;
  • Fondazioni
  • Enti privati diversi dalle società.

Gli enti del terzo settore dovranno essere iscritti nell’apposito registro unico nazionale.

6. Enti del quarto settore

Con la legge n. 205 del 2017 è stata introdotto anche un ulteriore settore, ovvero il quarto. In quest’ultimo settore rientrano le imprese culturali e creative, le start-up caratterizzate da un fine di carattere sociale, le società benefit e le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro.
Ciò che accomuna gli enti ricompresi nel quarto settore sono:

  • la possibilità di uno scopo lucrativo;
  • produzione di un beneficio per la collettività;
  • raggiungimento dei predetti scopi mediante attività di impresa.

Oltre agli enti del terzo e del quarto settore fin qui indicati, si ricorda che il primo settore corrisponde a quello pubblico, mentre il secondo settore corrisponde al mercato.