Art. 2370 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

Articolo 2370 - codice civile

(1) Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Articolo 2370 - Codice Civile

(1) Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Note

(1) Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall’art. 1, comma 5, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell’art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

Massime

Nella società per azioni quotata in borsa, i cui titoli azionari siano stati immessi nel sistema di deposito accentrato, il diritto del socio di intervenire e votare in assemblea non presuppone in via assoluta il deposito presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti l’adunanza, della certificazione del depositario recante l’indicazione del diritto sociale esercitabile, essendo sufficiente, qualora non vi sia una diversa disposizione statutaria, che tale certicazione sia esibita dall’interessato in assemblea, ancorché essa si tenga in seconda convocazione, poiché la “ratio” dell’onere di preventivo deposito cartolare – sancito dall’art. 2370 c.c. e dall’art. 4 della legge n. 1745 del 1962 per assicurare alla società un tempo sufficiente alla verifica dei titoli di partecipazione – non si estende alle azioni “dematerializzate”, per le quali la verifica è affidata al depositario certificante ex art. 85 del d.l.vo n. 58 del 1998. (Principio affermato riguardo alla disciplina vigente all’epoca della delibera impugnata, assunta dall’assemblea nell’anno 2000). Cass. civ. sez. I, 12 dicembre 2012, n. 22763

Poichè la deliberazione dell’assemblea di una società, ancorchè impugnata per pretesa invalidità, può essere eseguita (salvo il potere di sospensione attribuito al giudice dall’art. 2378 c.c.), i terzi sottoscrittori in buona fede di nuove azioni, emesse in esecuzione di una deliberazione impugnata, debbono essere considerati soci a tutti gli effetti, e come tali, alle condizioni stabilite dall’art. 2370 c.c. hanno diritto ad intervenire alle assemblee successive, qualunque sia l’oggetto sul quale si debba deliberare. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 30 ottobre 1970, n. 2263

 

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