Art. 2369 bis – Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assemblea straordinaria in terza convocazione

Articolo 2369 bis - codice civile

[L’assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 è ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell’art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale].(1)

Articolo 2369 bis - Codice civile

[L’assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 è ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell’art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale].(1)

Note

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’art. 7, L. 07.06.1974, n. 216 è stato poi abrogato dall’ art. 214, comma 1 lettera n), D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

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