1. L’inesistenza
L’inesistenza ricorre quando l’atto manca dei presupposti minimi essenziali tali da inquadrarlo quale atto processuale. L’atto è estraneo al sistema, pertanto inidoneo a produrre qualsiasi effetto all’interno del procedimento penale. Per tale motivo l’inesistenza non viene considerata quale causa di invalidità, posto che quest’ultima categoria presuppone l’esistenza di un atto.
A titolo esemplificativo, una sentenza emessa da un soggetto che non è giudice è un atto inesistente.
Al pari dell’inesistenza, l’abnormità è un vizio dell’atto non esplicitamente disciplinato dal codice, ma frutto di elaborazione giurisprudenziale, che ricorre ogniqualvolta il provvedimento, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale (per esempio, la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP successivamente all’opposizione a decreto penale di condanna) ovvero si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (per esempio, il provvedimento del giudice che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga l’archiviazione).
2. L’irregolarità
L’irregolarità è un qualsiasi vizio formale dell’atto non sanzionato dalla legge con la nullità. Al suo verificarsi, il giudice deve provvedere alla sua eliminazione (v. per esempio art. 130 cod. proc. pen. in materia di correzione degli errori materiali).
A titolo esemplificativo, l’art. 299 c. 3 cod. proc. pen. obbliga il giudice a decidere entro cinque giorni sulla richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, ma non prevede alcuna sanzione processuale in caso di mancato rispetto del termine.
3. L’invalidità
Le cause di invalidità dell’atto sono espressamente previste dalla legge e si distingue tra cause di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità.
3.1. Inammissibilità
L’inammissibilità è una causa di invalidità tipica delle domande e delle istanze di parte, le quali non saranno valutate nel merito dal giudice ogniqualvolta non siano dotate dei requisiti richiesti dalla legge a pena di inammissibilità (v. principio di tassatività, tale causa di invalidità può essere ritenuta solo quando l’espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono).
Le cause di inammissibilità possono riguardare:
- difetti che attengono al contenuto e/o alla forma dell’atto (v. Atto di costituzione di parte civile privo dei requisiti ex art. 78 cod. proc. pen.);
- la legittimazione di un determinato soggetto al compimento dello stesso;
- il mancato rispetto del termine legale entro il quale un determinato atto deve essere compiuto (v. combinato disposto artt. 585 e 591 cod. proc. pen. in materia di inammissibilità delle impugnazioni). A tal proposito si parla di decadenza, intesa quale perdita o estinzione del diritto o facoltà di porre in essere un atto del procedimento trascorso il periodo di tempo indicato in un termine perentorio;
- preclusioni processuali (in generale, non ricollegate ad un termine). La preclusione ricorre quando il comportamento tenuto da una parte non consente di tenere un altro e diverso comportamento (v. art. 82 c. 2 cod. proc. pen., il promovimento dell’azione in sede civile implica la revoca della costituzione di parte civile).
3.2. Inutilizzabilità
L’inutilizzabilità di un atto consiste nella sua inidoneità ad essere utilizzato probatoriamente, ragion per cui può riferirsi solo ad atti probatori ed atti di indagine (v. art. 191 cod. proc. pen. “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”).
Si distingue tra inutilizzabilità assoluta (o patologica) e inutilizzabilità relativa (o fisiologica).
Alla prima fa riferimento l’art. 191 cod. proc. pen., a mente del quale l’atto è inutilizzabile in ogni fase e grado del procedimento ed il vizio è rilevabile anche d’ufficio (per esempio, l’intercettazione eseguita al di fuori dei casi consentiti dalla legge). L’inutilizzabilità fisiologica attiene ai soli atti d’indagine ed esprime la loro inattitudine ad esser utilizzati nel dibattimento, potendosi utilizzare solo nella fase del procedimento.
3.3. Nullità
A mente dell’art. 177 cod. proc. pen. “l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.
Il principio di tassatività mira a conciliare due esigenze contrapposte. Da un lato vi è l’esigenza di speditezza e celerità del procedimento, presieduta dal principio della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del procedimento; dall’altro la tutela degli interessi sottesi all’atto, la quale viene assicurata attraverso una gradazione della gravità delle nullità in relazione alla effettiva lesività dell’atto in questione.
Nello specifico, in base al grado di lesività del vizio rispetto all’interesse tutelato dalla norma, le nullità si distinguono in a) assolute; b) a regime intermedio; c) relative.
Inoltre, in base alla tecnica di previsione, distinguiamo tra a) nullità generali e b) nullità speciali.
- Le nullità generali: assolute ed a regime intermedio.
Le nullità di ordine generale sono delineate dall’art. 178 cod. proc. pen. ai sensi del quale
“è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) Le condizioni di capacità del Giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) L’iniziativa del pubblico ministero, nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) L’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.
Nell’ambito delle nullità generali di cui sopra si distinguono:
- Le nullità assolute concernenti
a) le condizioni di capacità del giudice e del numero dei giudici necessario per il collegio;
b) l’iniziativa del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale;
c) l’omessa citazione dell’imputato o l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (v. art. 179 cod. proc. pen.).
Le nullità assolute sono insanabili e rilevabili d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento;
- Le nullità a regime intermedio hanno carattere residuale, rientrano nella categoria tutte quelle ipotesi di nullità di ordine generale che non sono nullità assolute. Ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. le nullità a regime intermedio sono rilevabili anche d’ufficio ma non possono essere rilevate o dedotto dopo la sentenza di primo grado;
- Le nullità relative;
Nel rispetto del principio di tassatività, tutte le ipotesi di nullità previste da specifiche disposizioni di legge che non siano già state qualificate come di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. o come assolute ex art. 179 c. 2 cod. proc. pen., confluiscono nella residuale categoria delle nullità relative disciplinata dall’art. 181 cod. proc. pen.
Le nullità relative devono essere dedotte dalla parte interessata entro dei termini ristretti, spirati i quali esse devono ritenersi sanate. Nello specifico:
- le nullità concernenti la fase delle indagini preliminari, l’incidente probatorio e l’udienza preliminare devono essere eccepite prima della pronuncia del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 424 c.p.p.; quando manchi l’udienza preliminare, subito dopo il compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen. (v. art. 181 c. 2 cod. proc. pen.);
- le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio e gli atti preliminari del dibattimento devono essere eccepite entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. (v. art. 181 c. 3 cod. proc. pen.):
- le nullità verificatesi in giudizio devono essere eccepite necessariamente tramite l’impugnazione della sentenza (v. art. 181 c. 4 cod. proc. pen.).