Art. 2262 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Utili

Articolo 2262 - codice civile

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto (2261, 2265, 2270, 2350, 2433).

Articolo 2262 - Codice Civile

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto (2261, 2265, 2270, 2350, 2433).

Massime

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod. civ. alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni scali della società. Cass. civ. sez. I, 31 dicembre 2013, n. 28806

Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l’individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c. che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell’art. 2263 c.c. che disciplina i rapporti tra i soci e dell’art. 2289 c.c. che regolamenta quelli tra società e socio uscente. Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 2011, n. 525

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