Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod. civ. alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni scali della società. Cass. civ. sez. I, 31 dicembre 2013, n. 28806
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l’individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c. che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell’art. 2263 c.c. che disciplina i rapporti tra i soci e dell’art. 2289 c.c. che regolamenta quelli tra società e socio uscente. Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 2011, n. 525
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