Art. 2265 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Patto leonino

Articolo 2265 - codice civile

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (2178, 2263, 2253, 2554).

Articolo 2265 - Codice Civile

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (2178, 2263, 2253, 2554).

Massime

Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall’art. 2265 c.c. ai sensi del quale è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite ; quanto alla posizione dell’associato, l’unica regola inderogabile consiste nel divieto, posto dall’art. 2553 c.c. di porre a carico del medesimo perdite in misura superiore al suo apporto, potendo invece le parti determinare tale onere in misure diverse dalle partecipazioni agli utili o anche escluderlo del tutto, come avviene nella cosiddetta cointeressenza impropria. Cass. civ. sez. I, 1 ottobre 2008, n. 24376,

Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo «contratto di società») presuppone una situazione statutaria – costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale – caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall’entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni. Cass. civ. sez. I, 29 ottobre 1994, n. 8927, Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia Spa c. Galotta ed altri. Nello stesso senso, Cass. civ. sez. II, 21 gennaio 2000, Rolando c. Enriel.

 

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