La separazione

La separazione dei coniugi secondo il codice civile: Separazione giudiziale e separazione consensuale.

1. Cenni generali sulla separazione personale dei coniugi

La separazione personale è rubricata all’art. 150 c.c. ed è uno strumento che permette di porre fine alla convivenza generata dal matrimonio.
Prima della riforma del 1975 le ipotesi in cui si poteva decidere per la separazione personale erano molto più ristrette. Infatti, le cause di separazione personale erano espressamente previste dalla legge. Dopo la predetta riforma, invece, si ha la possibilità di chiedere la separazione per motivi molto più generici che si sostanziano essenzialmente nell’impossibilità dei coniugi di proseguire nel rapporto di convivenza.
La separazione può avvenire in maniera consensuale, cioè di comune accordo tra le parti oppure può avvenire in maniera giudiziale, quando cioè manca l’accordo tra i coniugi e le condizioni di separazione vengono demandate al giudice.

2. Separazione Giudiziale

La separazione giudiziale consiste in un procedimento che prevede la comparizione di entrambi i coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del circondario ove le parti hanno stabilito la propria residenza. Il Presidente, dopo aver ascoltato le ragioni delle parti, è tenuto, per legge, ad esperire un tentativo di conciliazione. Nel caso in cui il tentativo non dovesse sortire alcun effetto positivo, il Presidente sarà altresì tenuto ad emettere ordinanza provvisoria contenente i provvedimenti di natura urgente (es. relativi alla tutela e agli interessi della prole) e fissa udienza per la prosecuzione della causa dinanzi ad altro giudice.
Per disposizione dell’art. 151 c.c.la separazione giudiziale può essere richiesta nelle circostanze in cui si verificano accadimenti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che, comunque, arrecano gravi pregiudizi verso i figli della coppia.
Ai sensi del medesimo articolo, qualora dovesse essere richiesto da una delle parti, il giudice, oltre ad omologare la separazione, indica a quale dei coniugi la stessa debba essere addebitata. Per addebito si intende su chi dovrà ricadere “la colpa” per la fine del matrimonio.
Con il riconoscimento dell’addebito in capo ad uno dei due coniugi ne consegue che “il colpevole” della fine del rapporto non avrà diritto al mantenimento (restando salvo il diritto agli alimenti) e non potrà godere dei diritti successori.

2.1 Previsione di risarcimento del danno in caso di separazione giudiziale

Il decreto legislativo 83/2012 (c.d. D.lgs. Crescita) ha profondamente rinnovato la procedura concorsuale del concordato preventivo.
La legge ha, infatti, introdotto la possibilità di vedere anticipati gli effetti del concordato preventivo, attraverso la sola presentazione presso il Tribunale competente, con il deposito di un ricorso che comprende esclusivamente la domanda di ammissione.
La legge ha quindi introdotto una nuova disciplina, ovvero il c.d. concordato preventivo in bianco, una domanda che contiene esclusivamente la richiesta di concordato e che non prevede nessun progetto di rientro, ma l’esclusiva disponibilità da parte dell’imprenditore a rientrare dall’esposizione debitoria.

3. Separazione consensuale

La separazione consensuale, a differenza di quella giudiziale, presuppone che i coniugi concordino nella decisione di separarsi. A questo punto le parti concordano anche le condizioni secondo le quali debba avvenire la separazione. Sarà necessario, infatti, raggiungere una intesa sull’affidamento dei figli, sugli obblighi di mantenimento e assegnazione della casa familiare. Sarà altresì necessario raggiungere una intesa sulle questioni patrimoniali, qualora i coniugi siano sposati in regime di comunione dei beni.
Gli accordi della separazione dovranno comunque essere sempre sottoposti al vaglio del Giudice, che avrà comunque l’onere di vigilare sugli interessi della prole e che, quindi, qualora dall’accordo dei coniugi possano derivare conseguenze sfavorevoli per i figli, non potrà procedere all’omologazione della separazione e dovrà convocare le parti a comparire dinanzi a sé, in modo da indicare loro quali modificazioni dovranno essere apportate ai fini dell’ottenimento dell’omologazione e, se i coniugi non accettano di apportare le predette modifiche il Giudice, ai sensi dell’art. 158 c.c., potrà rifiutare l’omologazione.
Anche il regolamento concordato fra i coniugi, in relazione alla definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo tra le parti, acquista efficacia solo dopo il provvedimento di omologazione del Giudice e ciò accade proprio per verificare che i patti sui rapporti patrimoniali non ledano il superiore interesse dei figli.
Come per il caso della separazione giudiziale, anche in quella consensuale è previsto dall’art. 711 c.p.c. che il Giudice debba esperire il tentativo di conciliazione.

4. Effetti principali della separazione tra coniugi

Con la separazione i coniugi non riacquisiscono lo stato libero che potrà essere acquisito con il definitivo divorzio. Il provvedimento emesso dal Giudice circa l’omologa della separazione, sortisce comunque una serie di effetti importanti. Si riportano di seguito quelli principali:

  • Cessazione giuridica della coabitazione prevista dal matrimonio;
  • La presunzione di concepimento di un figlio nato oltre giorni 300 dalla data dell’omologazione non opera nei confronti del marito;
  • L’utilizzo del cognome del marito da parte della moglie può essere negato su istanza presentata dallo stesso marito qualora il suo utilizzo risulti gravemente pregiudizievole;
  • Cessazione degli obblighi di fedeltà ed assistenza morale.

Con riferimento al dovere di mera assistenza patrimoniale tra i coniugi, a differenza dell’assistenza morale, tale dovere permane anche nella successiva ed eventuale fase di separazione. La regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi è regolata dall’art. 156 c.c. e prevede che:

  • Il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione avrà diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, nel caso in cui non disponga di redditi propri adeguati;
  • Restano fermi gli obblighi di prestare gli alimenti previsti per l’effetto degli artt. 433 c.c. e ss.

È stato altresì previsto dalla dottrina che al coniuge che versa in una condizione reddituale inferiore dovrà essere comunque garantito il più possibile un tenore di vita analogo a quello goduto durante il periodo matrimoniale.
Sempre per disposizione dell’art. 156 c.c. il Giudice ha la possibilità di imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, se ritiene sussistente che l’obbligato possa sottrarsi all’adempimento.
Infine, altra rilevante peculiarità della sentenza di separazione è che costituisce titolo di iscrivere ipoteca sui beni del debitore che non ha provveduto a corrispondere l’assegno di mantenimento.

5. La successiva riconciliazione dei coniugi

La normativa vigente, per il tramite dell’art. 157 c.c. prevede anche la possibilità che i coniugi tornino ad una regolare vita coniugale facendo cessare gli effetti della separazione omologata dal Giudice. Le forme previste per il riconoscimento della successiva conciliazione sono:

  • La dichiarazione espressa;
  • Un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Per questa fase non è nemmeno necessario l’intervento del Giudice.
Come detto in precedenza, con la riconciliazione cessano automaticamente tutti gli effetti delle pattuizioni contenute nel provvedimento di omologa della separazione e vengono ripristinati tutti gli obblighi gravanti in capo a ciascun coniuge, espressamente previsti del codice civile, sia sul piano di assistenza morale che sul piano di assistenza patrimoniale.
Qualora i coniugi, poi, dovessero nuovamente decidere di separarsi per fatti sopravvenuti, sarà necessario ottenere un nuovo provvedimento di omologa della separazione.

Tabella consuntiva

RequisitiDescrizione
Intollerabilità della convivenza– violazione del dovere di fedeltà;
– violazione del dovere di coabitazione;
– violazione del dovere di collaborazione;
– violazione del dovere di assistenza morale e materiale.
Pregiudizio all’educazione della prole– compromissione della salute fisica della prole;
– violazione del dovere di mantenimento della prole;
– violenza sulla prole.

Requisiti per la richiesta della separazione giudiziale

Note

  1. Separazione coniugale e divorzio – Dipartimento per le politiche della famiglia
  2. Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di Stato Civile – Comune di Fermo (VA)