Le pene sostitutive delle pene detentive brevi

La legge 689 del 1981(1) è stata emanata con l’intento di apportare delle significative modifiche al sistema penale del nostro ordinamento. Per il tramite della predetta legge sono state introdotte delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

1. Il meccanismo delle pene sostitutive

L’articolo 53 della l. 689/1981(1), a seguito della modifica indicata dalla legge 134 del 2003(2), prevede che il giudice, in presenza di determinati requisiti, possa irrogare una sanzione sostitutiva della pena detentiva.
Le sanzioni sostitutive di quelle detentive sono:

  • Semidetenzione;
  • Libertà controllata;
  • Pena pecuniaria.

1.1 Semidetenzione

La semidetenzione può essere concessa dal giudice, in sostituzione della pena detentiva, nei casi in cui la pena prevista per le fattispecie delittuose commesse non superi i due anni e non sia comunque inferiore ad un anno.
La semidetenzione consiste nel trascorrere negli istituti di detenzione almeno dieci ore al giorno. A corredo di questa prima restrizione vi sono una serie di ulteriori restrizioni quali, ad esempio:

  • Divieto di possesso di armi ed esplosivi;
  • Sospensione della patente di guida;
  • Divieto di espatrio;
  • Obbligo di conservazione e presentazione (dietro richiesta di organi di polizia) dell’ordinanza emessa dal giudice contenente le modalità di esecuzione della pena alternativa.

1.2 Libertà controllata

Nel caso in cui il reo sia condannato ad una pena detentiva compresa tra sei mesi e un anno, potrà beneficiare della sostituzione della pena con la “libertà controllata”.
In questo caso, la misura restrittiva sostitutiva consiste nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza, se non per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia. Il reo dovrà altresì presentarsi una volta al giorno presso gli uffici di pubblica sicurezza o, come accade più spesso, presso il Comando dell’Arma dei Carabinieri che ha la competenza territoriale sulla base della residenza indicata.
Oltre a queste modalità restrittive, vigono anche le ulteriori restrizioni previste per la semidetenzione ed elencate nel paragrafo precedente.

1.3 Pena pecuniaria

È previsto, infine, che nei casi in cui la pena detentiva inflitta al reo non superi i sei mesi, potrà essere sostituita da con una sanzione pecuniaria.
Per il computo economico di conversione della pena, sebbene l’articolo 135 del codice penale indichi determinati parametri, la Suprema Corte ha precisato che:

“In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l’art. 135 cod. pen. che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all’art. 459, comma primo-bis, cod. pen. introdotto dall’ art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all’art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.”

Cass. pen. sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 49602(3)

2. Il potere discrezionale del giudice

L’articolo 58 della già citata l. 689/1981(1) delinea entro quali limiti potrà operare il potere discrezionale del giudice.
Egli, infatti, non potrà sostituire la pena detentiva quando riterrà che il condannato non osserverà le prescrizioni che gli saranno imposte.
Ad ogni modo, qualunque sia la decisione sull’opportunità di convertire la pena detentiva, la scelta finale dovrà essere congruamente motivata dal giudice.