1. Cenni generali
Come accennato nella parte introduttiva, la figura dell’avvocato nel processo penale è di importanza cruciale per il nostro ordinamento. Come previsto dagli artt. 96 e 97 c.p.p., infatti, la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’imputato ricopra anche la posizione professionale di avvocato, non potrà difendere se stesso.
La scelta del difensore, quindi, se non viene effettuata direttamente dall’imputato, a questi gli viene assegnato un difensore d’ufficio.
Qualora i redditi dell’imputato siano al di sotto di una determinata soglia stabilita dalla legge, questi potrà chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
2. Nomina del difensore di fiducia
Con riferimento alle modalità con cui dovrà essere nominato il proprio difensore di fiducia, la disciplina è rubricata all’art. 96 c.p.p. Ai sensi del predetto articolo, infatti, la persona imputata dovrà procedere alla nomina del proprio difensore attraverso una dichiarazione resa all’autorità procedente o tramite dichiarazione consegnata, sempre all’autorità, ma direttamente da parte del difensore.
Allo stesso modo il difensore di fiducia potrà essere nominato direttamente da un congiunto dell’imputato qualora quest’ultimo, poiché sottoposto ad arresto o ad altra misura cautelare, non vi abbia ancora provveduto.
Infine, sempre ai sensi della medesima norma, è previsto che l’imputato non potrà comunque nominare più di due difensori.
3. Nomina del difensore d’ufficio
Nel caso in cui, invece, l’imputato non abbia provveduto alla nomina di un difensore, questi dovrà essere assistito da un difensore nominato d’ufficio. Il difensore da assegnare all’imputato viene individuato tra quelli iscritti nell’elenco nazionale previsto dall’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Il difensore d’ufficio, una volta ricevuto l’incarico, a meno che non sussista un giustificato motivo, è obbligato a prestare la propria assistenza e, qualora dovesse intervenire la nomina del difensore di fiducia, cesserà di prestare la propria assistenza professionale.
4. Le garanzie di libertà del difensore
Il legislatore, al fine di ottimizzare il diritto di difesa così come costituzionalmente garantito, ha voluto predisporre un impianto normativo che pone, a vantaggio del difensore, precisi limiti ai poteri investigativi degli organi inquirenti.
Si pensi alla possibilità di procedere a ispezione o perquisizione presso lo studio di un avvocato. Tali procedimenti non sono per legge consentiti, a meno che l’avvocato rivesta la qualità di imputato o quando vi è la necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per cercare cose o persone.
Anche le corrispondenze e le conversazioni che intercorrono tra imputato e difensore, non possono essere oggetto di intercettazione da parte degli agenti investigativi.
Qualora gli uffici preposti alle attività di indagini, utilizzino le informazioni ottenute in violazione dei diritti fin qui indicati, tali informazioni non potranno produrre alcun effetto in sede processuale.
5. Il colloquio tra difensore e imputato in regime di detenzione
La normativa attuale consente all’imputato il diritto ad avere immediatamente un primo colloquio con il difensore. Qualora non dovesse avvenire immediatamente, dovrà comunque avvenire non oltre sette giorni a far data dal provvedimento restrittivo della libertà personale.
In presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela è consentito dilazionare il colloquio tra le parti, per un termine non superiore a cinque giorni.