1. Riferimenti normativi
È l’art. 582 c.p. a disciplinare il reato di lesione personale. Ai sensi del medesimo articolo, infatti, “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Per effetto della legge n. 41 del 23 marzo 2016(1), la pena minima prevista dal predetto articolo è stata aumentata da “tre mesi” a “sei mesi”.
2. Procedibilità a querela
Il secondo comma dell’art. 582 del codice penale prevede l’ipotesi in cui, per la persecuzione del reato da parte dell’autorità giudiziaria, sia necessaria la proposizione della querela direttamente dalla persona offesa. Tale evenienza si ha nel caso in cui la malattia generata dalle lesioni personali non abbia una durata superiore ai giorni venti e non concorra altresì nessuna tra le circostanze aggravanti previste dai successivi articoli 583 e 585 c.p.
La proposizione di querela non è necessaria nel caso in cui il reato sia stato commesso da:
- Ascendente;
- Discendente;
- Coniuge (o unito civilmente);
- Persona stabilmente convivente.
3. Circostanze aggravanti
Il legislatore ha voluto inserire alcuni articoli che disciplinano i casi in cui debba esserci un aggravio della pena qualora sia commesso il reato di lesioni personali.
Sul punto, tra l’altro, vi è stato un importante processo di riforma attraverso la legge 69/2019(2).
Gravità reato | Articolo | Circostanza aggravante | Aumento pena |
---|---|---|---|
Lieve | Art. 583 codice penale I° comma | – dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa; – dal fatto deriva un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; | Da 3 a 7 anni |
Grave | Art. 583 codice penale II° comma | – malattia permanente; – perdita di un senso; – perdita di un arto o mutilazione che lo renda inutilizzabile; – aborto della persona offesa. | Da 6 a 12 anni |
Gravissima | Art. 585 codice penale | – se concorre una della circostanze indicate dall’art. 576 c.p.; – se concorre una delle circostanze previste dall’articolo 577 c.p. – fatto commesso con armi o sostanze corrosive; – fatto commesso da persona travisata o più persone. | Pena aumentata fino alla metà |
4. Elemento oggettivo
L’elemento oggettivo del reato in esame consiste nel procurare alla vittima di lesioni personali una malattia fisica o psichica.
Questo reato rientra tra quelli a forma libera, in quanto può essere realizzato in qualsiasi modo, anche omettendo di compiere azione che si aveva il dovere di compiere.
5. Elemento soggettivo
Con riguardo all’elemento soggettivo, questo si ravvisa nel dolo, ovvero in quella condotta posta in essere dal soggetto agente che, con coscienza e volontà, ha procurato delle lesioni personali alla vittima.
6. Lesioni personale dolose e colpose
La norma fin qui analizzata, ovvero l’art. 582 c.p., disciplina il caso della lesione personale cagionata intenzionalmente, quindi con dolo.
Il nostro sistema penale riconosce anche l’ipotesi di lesioni personali colpose a loro volta disciplinate dall’art. 590 del codice penale. La predetta norma prevede, invero, che “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.”
Nei commi successivi vengono altresì contemplate ulteriori circostanze aggravanti che si riassumono di seguito:
Circostanza | Aggravio pena |
---|---|
Lesione grave derivante da violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro | Da 3 mesi a 1 anno |
Lesione gravissima derivante da violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro | Da 6 mesi a 1 anno |
Lesione grave da esercizio abusivo della professione | Da 6 mesi a 2 anni |
Lesione gravissima da esercizio abusivo della professione | Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni |
Lesione di più persone | Aumento fino al triplo ma non superiore a 5 anni |
Nel caso delle lesioni colpose il reato è procedibile soltanto a querela della parte offesa.
7. Le ultime dalla Corte di Cassazione
In tema di lesioni gravissime, ai fini della configurabilità dell’aggravante dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale.(Cass. Sez. V penale, sentenza del 16 giugno 2021 n. 23692)
In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen. riguardo ad un lieve disvellamento del margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie del volto). (Cass. Sez. V penale, sentenza del 5 ottobre 2020 n. 27564)
Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l’aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Cass. Sez. II penale, sentenza del 23 luglio 2020 n. 22081)
In tema di lesioni personali, sussiste l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza in un caso nel quale la dolenzia causata alla vittima dal movimento dell’arto lesionato, specie durante la flessione, ne menomava la funzione statico-deambulatoria, rendendo più difficoltosi e dolorosi i movimenti). (Cass. Sez. VI penale, sentenza del 24 febbraio 2020 n. 7271)