Art. 1705 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mandato senza rappresentanza

Articolo 1705 codice civile

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante (2339, 2615). Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato (1717), salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono (1721).

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante (2339, 2615). Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato (1717), salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono (1721).

Massime

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell’art. 1705, comma 2, c.c. – applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell’art. 2032 c.c. – la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25433 del 10 ottobre 2019

Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l’operato del gestore a norma dell’art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell’affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari; nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell’art. 2031, comma 2, c.c., con l’effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22540 del 10 settembre 2019

In tema di mandato senza rappresentanza, la disposizione dell’articolo 1705, secondo comma, c.c. (secondo cui «il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato») non può trovare applicazione in caso di domanda di risarcimento danni, atteso che la norma suddetta, proprio per il suo carattere eccezionale ed in forza del chiaro tenore dell’espressione «diritti di credito derivanti dall’esercizio del mandato» è limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. (Nella fattispecie, relativa all’azione di danni cagionati dal ritardato recapito di macchinari ad una esposizione fieristica, esperita contro lo spedizioniere ed il vettore, quest’ultimo incaricato dal primo del trasporto, la corte di merito aveva ritenuto non sussistere la legittimazione ad agire nei confronti del vettore da parte della società mandante, che ha pertanto lamentato la violazione dell’articolo 1705, secondo comma, c.c.; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13375 del 8 giugno 2007

Per il disposto dell’art. 1705 comma secondo c.c., il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato senza rappresentanza, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante, per ragioni di tutela del proprio interesse, può agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11014 del 10 giugno 2004

Il mandato con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di compiere attività giuridica in nome e per conto proprio e di terzi (nel caso di specie, fratelli del mandante) non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, in difetto di un potere di rappresentanza personale o legale conferito al mandante dai propri congiunti o dalla legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11778 del 6 agosto 2002

Nel mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce fra mandante e terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l’altro contraente non ignori l’esistenza di costui. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9289 del 9 luglio 2001

Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell’interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell’attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell’uno o dell’altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l’attività – che può, o deve, esser compiuta – possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14637 del 10 novembre 2000

La disposizione di cui al secondo comma, prima parte, dell’art. 1705 c.c. introduce — per ragioni di tutela dell’interesse del mandante – un’eccezione al fondamentale principio, enunciato nel primo comma, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Detta eccezione, essendo limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, non può ritenersi estensibile anche all’esercizio di diritti di natura diversa, quale quello di sperimentare contro il terzo le azioni di contratto e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, perché altrimenti la disposizione generale di cui allo stesso art. 1705 c.c. resterebbe svuotata di contenuto. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11118 del 5 novembre 1998

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