Omicidio del consenziente

Il nostro ordinamento penale prevede anche l’ipotesi in cui venga commesso un omicidio nei confronti di un soggetto che abbia manifestato la volontà di voler essere ucciso, si tratta del caso del c.d. “omicidio del consenziente”. Siffatta previsione è disciplinata dall’art. 579 del codice penale.
Non esistendo, ad oggi, una specifica normativa relativa alla eutanasia, spesso quest’ultimo istituto viene equiparato a quello dell’omicidio del consenziente.

1. La previsione normativa

Seppur non in maniera diretta, la previsione della pena contenuta nell’art. 579 c.p. prevede come attenuante il caso in cui il soggetto ucciso abbia prestato il proprio consenso. La norma, infatti, chiarisce al primo comma che “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”.
La pena risulta, quindi, essere inferiore agli anni ventuno così come previsto dall’articolo 575 c.p.

2. Le circostanze aggravanti 

Il secondo comma dell’art. 579 c.p. prevede i casi in cui dovrà applicarsi un aggravio di pena, ovvero nel caso in cui venga ucciso con il proprio consenso:

  • Un soggetto di età inferiore ai diciotto anni;
  • Un soggetto infermo di mente;
  • Un soggetto in stato di deficienza psichica;
  • Un soggetto in stato di abuso di sostanze alcooliche o psicotrope.

L’ultima comma, infine, indica come circostanza aggravante il caso in cui il consenso sia stato estorto con la violenza, la minaccia o l’inganno.

3. Elemento oggettivo

Il reato di omicidio del consenziente rientra tra i reati a forma libera. 
Il reato è punito a titolo di dolo: occorre che l’agente voglia provocare la morte del soggetto passivo.
Bisogna in questo caso prestare attenzione su quello che è l’elemento fondamentale di questa fattispecie delittuosa, ovvero il consenso della vittima. 

4. Elemento soggettivo

Al fine di arginare una utilizzazione strumentale dell’omicidio, e per evitare che vi sia un eccessivo abuso della pena più mite (rispetto alla disciplina dell’omicidio), la dottrina ha posto dei chiari paletti a riguardo. La Suprema Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha precisato che “pur non richiedendo che il consenso si traduca in un’esplicita richiesta, presuppone un consenso serio, esplicito e non equivoco, perdurante sino al momento in cui il colpevole commette il fatto”.
Il consenso dovrà provenire direttamente da colui che intende farsi uccidere.

5. Ultime dalla Corte di Cassazione

Affinché si configuri un’ipotesi di omicidio del consenziente, e non di omicidio volontario, è necessario che il consenso della vittima sia serio, esplicito, non ambiguo e perdurante sino al momento della commissione del fatto, in guisa da esprimere un’evidente volontà della stessa di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente, in considerazione dell’assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile ad opera di terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come omicidio doloso, e non come omicidio del consenziente, la condotta dell’imputato che, con un grosso coltello da cucina, aveva inferto plurimi fendenti mortali alla moglie gravemente malata, non risultando che questa, durante la fase di lucidità, riconducibile ad epoca remota della progressione della malattia, avesse espresso una scelta certa di voler essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze). (Cass. Sez. I penale, sentenza del 9 gennaio 2019 n. 747)

In tema di omicidio del consenziente, il consenso è elemento costitutivo del reato, sicchè ove il reo incorra in errore circa la sussistenza del consenso trova applicazione la previsione dell’art.47 cod. pen., in base al quale l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, nel caso di specie individuabile nel delitto di omicidio volontario. (In motivazione, la Corte ha precisato che il consenso previsto quale scriminante dall’art.50 cod. pen. non corrisponde al consenso richiesto dall’art.579 cod. pen., atteso che, in questa seconda ipotesi, il consenso incide sulla tipicità del fatto e non quale mera causa di giustificazione). (Cass. Sez. I penale, sentenza del 31 marzo 2016 n. 12928)

L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità di un giovane militare che, in concorso con altri, dopo aver bloccato il risciò su cui viaggiavano due ragazze, saliva da dietro e toccava loro il seno, i glutei e la zona dei genitali). (Cass. Sez. III penale, sentenza del 3 febbraio 2015 n. 4913)

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