Art. 1706 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Acquisti del mandatario

Articolo 1706 - codice civile

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1147, 1153, 1707; 79 l. fall.).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2683), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre (2652, 2932, 2960).

Articolo 1706 - Codice Civile

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1147, 1153, 1707; 79 l. fall.).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2683), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre (2652, 2932, 2960).

Massime

In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell’art. 1706, primo comma, cod. civ., deve essere coordinato, qualora si tratti di azioni di società con unico socio, con il combinato disposto dell’art. 2362, primo comma, cod. civ. e dell’art. 2448, primo comma, cod. civ. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza (Nella specie la S.C. ha affermato l’inopponibilità all’INPS – ai fini dell’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi per la CIG – del trasferimento, in favore della Regione Valle d’Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l’ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale – di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale – senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3037 del 11 febbraio 2014

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2683), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2932, 2960, n. 1). come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11314 del 10 maggio 2010

Il pegno sul credito “ex mandato” al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell’acquisto è ammissibile, a norma dell’art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell’art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell’art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l’acquisto della proprietà, è obbligata a “dare” i titoli, prestazione che si realizza attraverso il “facere” della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8050 del 2 aprile 2009

In ipotesi che il mandatario deliberatamente violi l’obbligo assunto ed impieghi le somme ricevute dal mandante nell’acquisto di un bene immobile per conto proprio, anziché per conto del mandante, appropriandosi in tal modo di quelle somme, non trova applicazione il secondo comma dell’art. 1706 c.c. Il requisito dell’acquisto per conto del mandante, espressamente richiesto dal primo comma della detta norma, per attribuire al mandante il diritto di rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario, costituisce presupposto necessario anche per affermare l’esistenza dell’obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante i beni immobili da lui acquistati. Dal mancato adempimento dell’obbligo verso il mandante deriva a carico del mandatario inadempiente l’obbligo di risarcire il danno per equivalente, a norma dell’art. 1223 c.c., oppure in forma specifica, quando questa forma sia possibile e venga richiesta dal danneggiato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2843 del 3 ottobre 1972

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