Art. 29 – Legge sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

Contenuto della dichiarazione

Art. 29 - legge sulle successioni e donazioni

(1)1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a – le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b – le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c – la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori;
d – gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all’art. 10, con l’indicazione dei relativi corrispettivi;
e – i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova;
f – gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
g – i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
h – i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art. 12, comma 1, lettera e);
i – le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova;
l – il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero;
m – il valore globale netto dell’asse ereditario;
n – le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l’indicazione dei documenti di prova;
n bis) gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili. (2)
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Art. 29 - Legge sulle successioni e donazioni

(1)1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a – le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b – le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c – la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori;
d – gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all’art. 10, con l’indicazione dei relativi corrispettivi;
e – i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova;
f – gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
g – i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
h – i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art. 12, comma 1, lettera e);
i – le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova;
l – il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero;
m – il valore globale netto dell’asse ereditario;
n – le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l’indicazione dei documenti di prova;
n bis) gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili. (2)
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Note

(art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972)

(1) L’imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell’art. 13, L. 18.10.2001, n. 383 (G.U. 24.10.2001, n. 248) con decorrenza dal 25.10.2001 è stata ripristinata dall’art. 2 comma 47, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a norma dei commi dal 48 al 54 del medesimo articolo.
(2) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 11, D.L. 28.03.1997, n. 79.

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