1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a – [l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell’apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso] (1);
b – le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. (2)