Art. 26 – Legge sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

Detrazione di altre imposte

Art. 26 - legge sulle successioni e donazioni

1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a – [l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell’apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso] (1);
b – le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. (2)

Art. 26 - Legge sulle successioni e donazioni

1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a – [l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell’apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso] (1);
b – le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. (2)

Note

(art. 19 D.P.R. n. 637/1972 – art. 4, comma 3, legge n. 880/1986)

(1) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 11, D.L. 28.03.1997, n. 79.
(2) L’imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell’art. 13, L. 18.10.2001, n. 383 (G.U. 24.10.2001, n. 248) con decorrenza dal 25.10.2001 è stata ripristinata dall’art. 2 comma 47, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a norma dei commi dal 48 al 54 del medesimo articolo.

 

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