Art. 37 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 37 - legge cambiaria

L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo.

Art. 37 - Legge Cambiaria

L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo.

Massime

Anche l’avallante di cambiale agraria – a norma dell’art. 7 del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509 (convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760), che richiama il disposto dell’art. 37 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 – è obbligato “nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è dato”, nel senso che la sua obbligazione cartolare, in base al principio di letteralità, consiste nel garantire esclusivamente il pagamento della somma indicata nel titolo, senza che nei suoi confronti possano assumere alcun rilievo obbligazioni extracartolari (in particolare, riguardanti gli interessi di mora) intercorse tra il possessore del titolo e l’emittente. Pertanto, l’avallante di cambiali agrarie non è tenuto al pagamento di interessi convenzionali stabiliti nel contratto di mutuo per il periodo successivo alla scadenza dei titoli. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 4925 del 28 maggio 1996 (Cass. Civ. 4925/1996)

L’obbligazione di garanzia dell’avallante, avente carattere accessorio e dipendente, (art.. 37, comma primo, legge cambiaria), è anche una obbligazione cambiaria di natura cautelare, come tale autonoma rispetto alle altre obbligazioni cambiarie ed anche a quella dello avallato, con la conseguenza che gli effetti dell’accessorietà non operano nei limiti in cui è sancita l’autonomia della obbligazione stessa, quali risultano dall’art.. 37, comma secondo, legge cambiaria, secondo il quale l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. Ne deriva che, avendo la norma inteso far riferimento alle cause d’invalidità, diverse dalla mancanza dei requisiti di forma di cui all’art.. 2 legge cambiaria, indicate nell’art.. 7 della legge, queste pertanto non possono essere opposte dall’avallante al portatore della cambiale, ma al di là di tale limite si riespande l’ampiezza e si producono gli effetti dell’accessorietà, con la conseguenza che, poiché l’obbligazione di garanzia non può esistere se non esiste l’obbligazione garantita o se questa sia stata estinta, l’avallante può opporre al portatore ogni altra eccezione, diversa da quella ex art.. 7 legge cambiaria, concernente l’esistenza dell’obbligazione dell’avallato, così come potrebbe proporla l’avallato medesimo. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 1992 del 26 marzo 1984 (Cass. Civ. 1992/1984)

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