Art. 238 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 238 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice (2812 c.c.), quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Articolo 238 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice (2812 c.c.), quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

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